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Quali documenti per l’esportazione del vino?

Con la pubblicazione del decreto 2/7/2013 il MiPaaf ha introdotto nuove tipologie di documenti che dal 1° agosto hanno modificato alcune modalità di spedizione dei prodotti vitivinicoli, adeguando la normativa nazionale a quella comunitaria. Non va tralasciato il fatto che il vino, unitamente alla normativa di tutela agricola (reg. 436/2009 e successive modifiche), è un prodotto sottoposto anche al regime delle accise e quindi, specie nelle transazioni verso Paesi UE ed extra-UE, intervengono anche particolari norme di carattere tributario che gli operatori debbono seguire in applicazione della legislazione nazionale e comunitaria sulle accise.

Tali novità, ad esempio attraverso il documento M.V.V., investono le transazioni sul territorio nazionale, quelle intracomunitarie e quelle con destinazione verso Paesi terzi. In particolare i documenti da impiegare per queste ultime tipologie di transazioni, ossia le esportazioni vere e proprie, in fase di prima applicazione, hanno creato e stanno creando tuttora qualche difficoltà fra gli operatori del settore. È opportuno quindi, per quanto possibile, cercare di chiarire quali siano i documenti da emettere a scorta del vino destinato verso i Paesi terzi. Innanzitutto al fine di stabilire quali debbano essere le giuste procedure da seguire bisogna suddividere gli speditori in due macrocategorie: “i piccoli produttori” e i “depositi fiscali”.

I piccoli produttori

Ai fini delle accise, in base alla dir. 118/2008/CE, in tale categoria di operatori rientrano quei produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno. Inoltre, a norma dell’art. 37 del TUA n. 504/95, essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati all’accisa con l’aliquota zero, agli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione e al controllo. Sono, invece, tenuti a informare gli uffici delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico e all’emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo.

Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio ottenuta nella azienda agricola Da quanto sopra, si evince che tali operatori non sono obbligati alla compilazione di specifici documenti previsti dalla normativa accisa quali l’e-AD (documento elettronico di cui al reg. 684/2009/UE) mentre sono investiti dalle novità del decreto 2/7/2013. Infatti, nel caso di transazioni verso sia l’UE sia extra- UE, i piccoli produttori sono obbligati alla compilazione dei documenti M.V.V. di cui al citato decreto.

I depositi fiscali

Gli operatori nel settore del vino che rivestono tale figura professionale sono tenuti all’osservanza delle norme sulla circolazione dei prodotti sottoposti al regime delle accise pertanto il decreto 2/7/2012, emanato in applicazione della normativa di tutela agricola di cui ai reg. 436/2009 3 e del reg. 314/2012/CE, non riguarda tali tipologie di operatori che continuano ad applicare la normativa e la prassi vigente in materia di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Ossia per le transazioni di vino verso gli altri Stati membri e verso Paesi terzi, ma con attraversamento di un altro Stato membro, i depositari autorizzati sono obbligati all’emissione del documento elettronico e-AD (ex art. 6 del TUA 504/95).

Gli Stati membri dell’Unione europea al 1° luglio 2013 (© European Union, 2013)

Attraverso l’Istituto Centrale Qualità e Repressione Frodi, in data 26.7.2013 con nota prot. 11289, il MiPaaf, a chiarimento del più volte citato decreto del 2/7/2013, ha dichiarato che l’e-AD, sostituendo i documenti previsti dalla normativa di tutela agricola, dovrà essere emesso per le esportazioni anche se l’uscita dall’UE avviene da una dogana italiana, ossia senza l’attraversamento di un altro Stato membro. Quanto dichiarato dall’Icqrf ha creato qualche problema applicativo. Infatti, a fronte di quanto previsto dalla normativa accisa, alcuni operatori hanno preferito emettere l’e-AD pur se non espressamente previsto, per il timore di incappare in qualche sanzione amministrativa, anche nel caso in cui il vino sia destinato all’esportazione, con il solo attraversamento del territorio nazionale.

Si ritiene che sino a quando l’aliquota di accisa sul vino è pari a zero, se la transazione, pur trattandosi di esportazione, avviene sul territorio nazionale, viene meno la necessità di emettere un documento richiesto per le spedizioni di prodotti in sospensione di accisa. In realtà, così come previsto per transazioni tra depositi fiscali nazionali dall’art. 21 comma 3 del DM 153/2001, manca il presupposto per l’emissione di un documento quale l’e- AD.

Infatti, il documento in sospensione va compilato quando si verifica un passaggio di carico fiscale fra due soggetti. Nel caso di specie, fintanto che l’aliquota di accisa è pari a zero, è evidente che non si genera un carico fiscale e pertanto il documento previsto per il regime di sospensione dell’accisa è, a nostro modesto avviso, non necessario. Inoltre, chiarito l’aspetto meramente tributario, stante il fatto che il settore vitivinicolo è uno dei settori trainanti dell’economia italiana, non si comprende per quale ragione debbano essere modificate norme che prevedono per tali operatori delle reali semplificazioni fiscali. La speranza è che tali anomalie interpretative, che incidono economicamente sugli operatori, vengano al più presto chiarite puntando alle semplificazioni e cercando per quanto possibile di agevolare un settore così importante come quello del vitivinicolo.

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