Il D.Lgs n.81/2008, relativamente agli obblighi del datore di lavoro, richiede che le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori siano “sicure”. Inoltre, richiede che questo livello di sicurezza venga mantenuto nel tempo, per mezzo di idonea manutenzione periodica. Un esame degli obblighi per il datore di lavoro.
Il D.Lgs. n.81/2008 analizza obblighi e responsabilità relativamente all’utilizzo delle attrezzature di lavoro nel titolo III. Per attrezzatura di lavoro si intende qualunque macchina, impianto, apparecchio o utensile destinato a essere utilizzato durante il lavoro. Per comodità ci soffermiamo sulle macchine, come definite dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, ma in effetti, quanto riportato di seguito vale per tutto ciò che rientra nella definizione di attrezzatura di lavoro. Nell’analisi dei requisiti di sicurezza che devono soddisfare le macchine, il punto di partenza è valutare la data di immissione sul mercato. Per le macchine immesse sul mercato in Italia dopo il 21/09/1996 (data di entrata in vigore della direttiva macchine 98/37/CE) esse devono essere conformi ai requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE e delle altre direttive applicabili alla data di immissione sul mercato.
Le macchine immesse sul mercato prima del 21/09/1996, devono invece essere conformi ai requisiti tecnici definiti dall’Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008. Nel primo caso la verifica della conformità spetta sicuramente al fabbricante, in accordo agli obblighi definiti dalla Direttiva Macchine, ma in parte anche al datore di lavoro nel momento in cui la macchina con palesi non conformità venga installata presso il proprio luogo di lavoro. Infatti, tra gli obblighi del datore di lavoro, vi è quello (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori macchine conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. In definitiva, l’obbligo è di mettere a disposizione macchine che siano conformi alla Direttiva Macchine e non che siano semplicemente “marcate CE” senza alcuna garanzia di effettiva conformità alla Direttiva Macchine (solo per la categoria di macchine particolarmente pericolose incluse nell’Allegato IV della Direttiva Macchine è previsto, tra le possibili procedure di certificazione, il passaggio da un organismo notificato esterno; in tutti gli altri casi questi è facoltativo ed è sufficiente un’autocertificazione da parte del fabbricante della macchina).
Diverse sentenze della Cassazione Penale portano avanti questo pensiero. Il datore di lavoro, in definitiva, è tenuto a individuare perlomeno le non conformità palesi della macchina che possono essere facilmente individuate da un esame visivo o durante la fase di collaudo: la semplice “targhetta CE” non è indice di assoluta sicurezza delle macchine e, dunque, prima di metterla a disposizione dei propri lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una verifica della macchina al fine di individuare almeno quelle non conformità palesi che non potrebbe far finta di non vedere. Nel caso di macchine immesse sul mercato italiano prima del 21/09/1996, l’obbligo della verifica della conformità delle macchine alle indicazioni tecniche riportate in Allegato V – D.Lgs. n.81/2008 spetta solo al datore di lavoro.
Per quanto concerne, invece, le macchine che vengono nel tempo modificate, ovvero che siano oggetto di interventi manutentivi che vadano oltre la straordinaria manutenzione, o che siano utilizzate secondo un utilizzo non previsto dal fabbricante originale, esse richiedono sempre una marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/ CE anche se in origine erano già marcate CE dal fabbricante originale. La verifica della conformità ai requisiti della Direttiva spetta, evidentemente, alla figura che si assume ogni obbligo e ogni responsabilità in merito a queste modifiche e che dunque si identifica come Fabbricante della nuova macchina (potrebbe essere lo stesso datore di lavoro come un’azienda esterna a cui viene appaltato l’intervento). In ogni caso, la verifica finale spetta sempre al datore di lavoro prima di mettere a disposizione dei propri lavoratori la macchina modificata secondo la logica sopra esposta e vista per le macchine CE acquistate.
In tutti i casi ora visti, dopo aver verificato la conformità della macchina prima di metterla a disposizione dei propri lavoratori, resta compito del datore di lavoro verificare che, nel tempo, il livello di sicurezza offerto dalla macchina resti inalterato. Facile, infatti, intuire come nel tempo alcuni aspetti di sicurezza che la macchina presentava in origine, possano andare perdendosi (ripari rimossi, microinterruttori aggirati, dispositivi di sicurezza non più funzionanti ecc.).