La contabilità e i registri vitivinicoli: le novità per il 2015

3d man leaning on red information icon and pointing fingerIl comparto del vino, oltre alle continue sfide commerciali sul mercato globale, sconta, ormai da decenni, il fatto che, in aggiunta alle numerose incombenze previste dal regime di tutela agricola, deve anche ottemperare a una serie di obblighi di natura fiscale tributaria essendo il vino un prodotto sottoposto al regime delle accise. Infatti in applicazione della Dir. 92/12, ora sostituita dalla Dir. 118/2008, recepita in Italia dal Testo Unico Accise di cui al D.Lvo 504/95, gli operatori nel settore vino sono soggetti a denuncia e per poter operare in regime di deposito fiscale devono essere censite dall’Agenzia delle Dogane e inserite nella banca dati SEED comunitaria.

Il regolamento di cui al DM 153/2001, attuativo del TUA 504/95, sin tanto che l’aliquota di accisa sul vino è pari a zero, ha notevolmente limitato le incombenze contabili e le comunicazioni previste per le altre tipologie di deposito fiscale (Alcole, Birra, ecc…), ma il depositario autorizzato deve ottemperare alle determinazioni dell’Agenzia Dogane che impongono l’obbligo delle telematizzazione delle accise, ossia la comunicazione per via telematica con cadenza mensile dei dati relativi alle transazioni intracomunitarie effettuate.

Quindi, a tutt’ oggi, pur essendo previste deroghe e semplificazioni, in virtù della vigenza dell’aliquota di accisa pari a zero, gli operatori del settore devono ottemperare a una serie di obblighi contabili e utilizzare a scorta dei vini trasferiti nella comunità i documenti di accompagnamento specifici per le accise che, a far data dal 1° gennaio 2011, sono esclusivamente in formato elettronico (e-AD) e sono veicolati attraverso il sistema EMCS.

Con il perfezionamento del sistema EMCS e il persistere dell’aliquota sul vino pari a zero, l’Agenzia delle Dogane, al fine di limitare le incombenze per i depositi fiscali nel settore vino, ha annunciato che entro la fine del 2015 non sarà più necessaria la telematizzazione nel settore del vino delle transazioni effettuate in quanto, avvenendo con documenti elettronici, i dati richiesti coincidono con quelle già presenti nel sistema EMCS.

Se da un lato, quello fiscale/tributario, sembra realizzarsi una semplificazione sul fronte “regime di tutela agricola”, sembra invece avvicinarsi una nuova incombenza per gli operatori del settore.

Infatti è ormai prossima la pubblicazione del decreto che detterà le “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

In sostanza entro la fine del 2015, attraverso il SIAN, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, realizzerà una piattaforma web dedicata attraverso cui verranno acquisite tutte le movimentazioni contabili del settore vitivinicolo. Pertanto i registri cartacei verranno sostituiti dai “registri telematici”, il quale è un registro nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell’impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione. Dove per «operazione» o «operazioni», sono intese le entrate, le uscite, le trasformazioni e le manipolazioni, compreso lo stoccaggio e l’imbottigliamento, di cui agli articoli 39, 40, 41, 43 e 44 del regolamento 436/2009, relative ai prodotti per i quali è obbligatoria la registrazione.

Fatta eccezione per alcune tipologie di operatori, tutti i soggetti che, per l’esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo, sono obbligati alla tenuta del Registro telematico.

Il decreto, che è in fase di ultimazione, prevede alcune esclusioni da tale obblighi per alcune categorie di operatori: non saranno soggetti all’obbligo della tenuta del Registro telematico ad esempio i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, anche con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, così come pare che saranno esclusi gli esercenti l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione.

Naturalmente notevole sarà l’impatto della nuova normativa sugli operatori sia in termini di costo che nelle modalità operative/contabili sino ad oggi utilizzate.

Sarà cura della presente rubrica analizzare il decreto successivamente alla sua pubblicazione, cercando, per quanto è possibile, di affrontare in modo puntuale e preciso le novità introdotte che, a pare dello scrivente, avranno un impatto veramente notevole sugli operatori del comparto vino.