Food contact: cosa dice la legislazione europea

Risponde Stefano Lugli, responsabile ufficio tecnico Ucima.

Gli alimenti costituiscono non solo la base del sostentamento, ma sono un elemento essenziale della salute e del benessere umano. Quindi è naturale che le autorità nazionali e internazionali abbiano dedicato molti sforzi per disciplinarne il processo, la distribuzione e il controllo lungo tutta la filiera produttiva. I materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, anche accidentale, erano contemplati in ambito UE dalla Direttiva Macchine già nella versione originaria (89/392/CEE – Allegato 1, paragrafo 2.1). Ma oggi si è fatto molto anche in ambito confezionamento e packaging, settori ampiamente coinvolti e molto importanti per Ucima (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio) che rappresenta oltre 600 aziende operanti nel settore.

L’impatto sull’intera filiera produttiva, la complessità della legislazione e la mole di documentazione da raccogliere e conservare a supporto della dichiarazione di conformità alimentare impongono ancora molto lavoro. A ciò si aggiunge la diversità fra la legislazione europea e quella nordamericana, per cui una macchina conforme alle norme europee non è di per sé conforme alle norme statunitensi e viceversa. È necessario quindi tradurre le norme di legge in norme tecniche e procedure aziendali, per rendere più semplice e comprensibile il segmento delle macchine per il confezionamento degli alimenti. Proprio per supportare le aziende del settore in questo percorso, da tempo Ucima organizza momenti formativi e sta partecipando alla redazione di una pubblicazione in materia coordinata dall’Istituto Italiano dell’Imballaggio.

UCIMA brickQual è il quadro legislativo europeo, in merito a materiali e macchine per confezionamento?

In ambito comunitario i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (Moca) sono disciplinati dal regolamento 1935/04/CE, recante i principi generali a cui devono attenersi le parti coinvolte. L’obiettivo del regolamento, e dell’intera disciplina sottesa, è garantire la sicurezza di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti in modo tale che non trasferiscano agli alimenti componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana,
  • modificare la composizione dei prodotti,
  • deteriorare le caratteristiche organolettiche.

La disciplina europea regolamenta i materiali in modo indistinto, senza tenere conto delle caratteristiche del contatto. Non esiste quindi distinzione normativa fra materiale di confezionamento, a contatto con gli alimenti per lunghi periodi, e materiali delle macchine di confezionamento, che restano a contatto per tempi sensibilmente inferiori, talvolta solo per una frazione di secondo. La legislazione europea in materia di Moca contempla norme su elastomeri e gomme, materie plastiche, ceramiche, materiali attivi e intelligenti. Altri materiali essenziali per la costruzione di macchine alimentari (metalli e leghe metalliche, siliconi, rivestimenti) sono ancora privi di regolamentazione europea, quindi gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali. In Italia l’assenza di disposizioni europee su taluni materiali è colmata da decreti ministeriali: DM 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti per acciai inox, DM 76 del 18 aprile 2007 per leghe d’alluminio.

Che cosa fare per i materiali non espressamente citati nei decreti?

L’argomento è più complesso per i materiali e i rivestimenti (coating) non presenti nelle liste positive dei decreti ministeriali citati. Il loro impiego è subordinato all’esecuzione di verifiche di idoneità al contatto, per stabilire il rispetto dei limiti massimi di migrazione globale e di migrazione specifica. La determinazione della migrazione globale e specifica avviene secondo procedure standardizzate, utilizzando solventi che simulano le diverse caratteristiche degli alimenti (figura). Per i test di migrazione delle materie plastiche, invece, si può fare riferimento alla serie di norme UNI EN 1186. Mentre per i test di migrazione degli acciai il riferimento è il DM 140 del 11 novembre 2013.

Come bisogna organizzare la filiera produttiva, soprattutto in tema di tracciabilità?

L’articolo 17 del Regolamento 1935/2004/CE prescrive che le parti a contatto con alimenti siano tracciabili per facilitarne il controllo, l’eventuale ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. La tracciabilità dei componenti consiste nella capacità di ricostruire la storia di una parte o del lotto di appartenenza attraverso una serie di documenti associati in fase di produzione, tra cui analisi chimica della colata per metalli e leghe metalliche, lotto di produzione per materiali commerciali, accompagnati dalla dichiarazione di conformità alimentare. Particolare attenzione è necessaria in caso di più fornitori abituali della stessa parte. Perché in caso di contestazioni, l’impossibilità di individuare il fornitore di una determinata parte costringe al ritiro indiscriminato di tutte le parti vendute, con evidenti danni economici e di immagine. E se un costruttore si affida a subfornitori per la tracciabilità totale o parziale, è necessario qualificare e tenere sotto controllo tali subfornitori.

Oggetti e macchine a contatto con gli alimenti devono essere sempre accompagnati da una dichiarazione di conformità?

Le specifiche del regolamento 1935/2004/CE prevedono che i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti, supportata da una documentazione appropriata disponibile per le autorità competenti che dimostri tale conformità. Nel caso delle macchine, la conformità si ha dopo verifica che ogni componente che entra in contatto con l’alimento è idoneo a tale contatto. Oppure la macchina è conforme nel momento in cui le analisi sull’alimento che ha lavorato, o sul corrispondente simulante, dimostrano accordo con quanto previsto dalla legislazione. Ma una macchina prevede spesso numerosi componenti, che possono dare luogo a situazioni di elevata complessità e varietà in termini di condizioni d’uso o materiali impiegati. È possibile definire un approccio intermedio basato sul principio della valutazione del rischio. Attraverso questa valutazione, i differenti componenti possono essere classificati in termini di potenzialità di cessioni all’alimento nelle condizioni di uso reale. Ricordo che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione.

Perché la legislazione nordamericana è un riferimento importante nel  food contact?

Poiché il controllo degli alimenti lungo tutta la filiera produttiva è esigenza riconosciuta a livello internazionale, anche nei Paesi extra UE esistono norme e regolamenti nazionali in materia di food contact. In ambito Ucima ci preme approfondire la legislazione USA perché rappresenta un preciso riferimento a livello internazionale. I materiali della macchina a contatto con i prodotti alimentari sono soggetti alle disposizioni del Federal Food, Drug and Cosmetic Act, al Code of Federal Regulations 21(CFR 21), al Food Code e agli Standard volontari di settore, come quelli emessi dall’NSF pubblicati anche nell’International White Book.

Come sono considerati i materiali food contact che cedono sostanze all’alimento?

Nell’US Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA) e anche nel CFR 21 – Definizione di additivo alimentare (Food Additive), è stabilito che se un materiale cede sostanze all’alimento deve essere considerato “additivo”, ed è disciplinato dal Code of Federal Regulations 21 (CFR 21) Vol. 3, Capitolo I, Parti 170 – 199. Se invece non vi è migrazione di una sostanza dal materiale destinato al contatto con l’alimento, questo non diviene un componente dell’alimento e non è considerato un additivo alimentare. La regolamentazione americana non contempla il concetto di “lista positiva” di sostanze utilizzate in un materiale a contatto con l’alimento, come invece avviene nella legislazione europea. Vi sono poi materiali a contatto con gli alimenti a cui non si applica il concetto di additivo alimentare, con altre classificazioni:

  • GRAS (Generally Recognised As Safe), sostanze ritenute sicure solo per lo scopo al quale sono destinate;
  • Prior Sanction, sostanze usate prima del 6 settembre 1958 (giorno di passaggio di competenze dall’USDA alla FDA);
  • FCS (Food Contact Substances) Food and Drug Administration Modernization Act: ogni sostanza che si intende come componente del materiale usato in produzione, imballaggio, trasporto o per contenere l’alimento se l’uso non ha alcun effetto tecnico sull’alimento.

La determinazione della migrazione globale e specifica avviene secondo procedure standardizzate, utilizzando solventi che simulano le diverse caratteristiche degli alimenti

Tipo di simulante Composizione del simulante Campo di applicazione
A Acqua distillata o di qualità equivalente Per prodotti alimentari acquosi con pH > 4,5
B Acido acertico al 3% (p/v) in soluzione acquosa Per prodotti alimentari acquosi con <4,5
C Etanolo al 3% (v/v) in soluzione acquosa Per prodotti contenenti alcool
D Olio di oliva rettificato

(o miscela di trigliceridi sintetici o olio di girasole)

Per prodotti alimentari a base di sostanze grasse