Il fabbricante di una macchina, in accordo a quanto disposto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, deve garantire la sicurezza dell’operatore durante l’uso previsto e durante quello che potrebbe essere un uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Gli obblighi del fabbricante
Ai sensi del D.Lgs. 17/2010, recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE, prima di immettere sul mercato della UE una macchina, il fabbricante è tenuto ad applicare l’intero iter che porta alla marcatura CE della stessa. Questo processo, qualora la macchina non rientri nell’elenco di macchine particolarmente pericolose indicate in Allegato IV, non richiede mai l’intervento di un organismo di certificazione esterno (resta facoltativo) e dunque è un’attività che ricade interamente sul fabbricante, unico responsabile della conformità della macchina ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. A tal fine è tenuto a redigere il fascicolo tecnico, la dichiarazione CE di conformità, il manuale di uso e manutenzione e ad apporre la targa di identificazione CE sulla macchina.
Andando ad analizzare specificatamente quanto di nostro interesse, i contenuti minimi del fascicolo tecnico sono indicati in Allegato VII-A. In particolare, una delle novità rispetto alla precedente Direttiva Macchine 98/37/CE è la necessità, per il fabbricante, di redigere una valutazione dei rischi che sia parte del Fascicolo Tecnico. Questo obbligo è richiamato al punto 1 dell’Allegato I – “principi generali” dove si riporta: “Il fabbricante deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina, inoltre, deve essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi”. Inoltre, con il processo di valutazione dei rischi e della loro successiva riduzione, il fabbricante, per quanto attiene al nostro articolo, è tenuto a stabilire i limiti della macchina. Con “limiti della macchina”, in accordo a quanto definito dalla norma armonizzata UNI EN ISO 12100: 2010, si intendono i seguenti concetti:
- Limiti di tempo: la scelta dei componenti utilizzati per la costruzione della macchina influisce sensibilmente sul risultato della valutazione dei rischi. In particolare le scelte progettuali e la scelta dei componenti devono essere tali da garantire massima vita utile alla macchina riducendo gli interventi di manutenzione su di essa (interventi che, di per sé, potrebbero essere all’origine di pericoli per l’operatore).
- Limiti di spazio: la scelta dei punti di intervento dell’operatore sulla macchina e le valutazioni sull’ingombro spaziale pesano in larga parte sul risultato della valutazione dei rischi.
- Uso previsto. La macchina deve essere progettata e costruita in modo da garantire la sicurezza dell’operatore durante l’uso previsto della stessa macchina e durante l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Di fatto, è responsabilità del fabbricante definire chiaramente l’uso previsto della macchina e indicarlo all’interno delle istruzioni per l’uso, sempre tenendo conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Ma cosa si intende per uso scorretto?
L’uso scorretto della macchina da parte dell’utilizzatore
Anzitutto è bene fare subito una distinzione. L’uso scorretto di una macchina può essere:
- ragionevolmente prevedibile;
- imprevedibile.
La prima categoria contempla quei casi di uso scorretto che possono derivare da un comportamento umano facilmente prevedibile. Come detto, queste modalità di utilizzo scorretto devono essere considerate anche nel processo di valutazione dei rischi al fine di esporre gli operatori al minimo rischio possibile (rischio residuo). Il fabbricante, in quanto progettista e costruttore della macchina, è tenuto a conoscere tutte le modalità di interfacciamento (corrette o meno) dell’operatore con la macchina. Questo può derivare da una specifica valutazione durante la progettazione oppure più semplicemente dalla analisi del comportamento medio degli operatori su macchine simili. Alcuni esempi di comportamenti umani facilmente prevedibili che portano ad un utilizzo scorretto della macchina sono:
- manomissione dei dispositivi di protezione (microinterruttori sui ripari, barriere di protezione, ecc.), col solo scopo di aumentare la produttività della macchina aumentando la velocità del ciclo produttivo o semplificando le modalità di interfacciamento dell’operatore con la macchina;
- modifica del software di sicurezza;
- manomissione del circuito elettrico e/o di comando;
- perdita di controllo della macchina da parte dell’operatore (in particolare per le macchine mobili o a funzionamento manuale);
- reazione istintiva di una persona, in caso di guasto o malfunzionamento della macchina;
- comportamento derivante da mancanza di concentrazione.
Come si vede, alcuni di questi comportamenti sono identificabili come “volontari”, altri come “involontari”. Non è detto che qualora il comportamento sia di natura “volontaria” la responsabilità ricada esclusivamente sull’utilizzatore finale. Infatti, se i dispositivi di sicurezza (per esempio, i microinterruttori sui portelli mobili) sono tali da creare disagi all’operatore o da comportare una eccessiva riduzione della produttività, è prevedibile che l’utilizzatore sia tentato di metterli fuori servizio. Questo esempio dimostra come il fabbricante, nella valutazione dei rischi, deve analizzare queste situazioni in cui si potrebbero presentare usi scorretti, ma ragionevolmente prevedibili, della macchina: le scelte progettuali devono sempre essere tali da soddisfare i requisiti della Direttiva Macchine e tali da rendere utilizzabile in sicurezza la macchina, garantendo la massima produttività possibile all’utilizzatore finale. A riguardo, la norma UNI EN ISO 14119: 2013 specifica dei dispositivi di interblocco associati ai ripari mobili, definisce i criteri di scelta dei dispositivi di interblocco, non solo per garantire la sicurezza dell’operatore, ma anche per garantire un semplice interfacciamento dell’operatore con la macchina che possa evitare fenomeni di elusione. La stessa norma, inoltre, fornisce anche alcune indicazioni di progettazione che è possibile attuare al fine di ridurre la possibilità di elusione dei microinterruttori associati ai ripari mobili da parte dell’utilizzatore finale.
Tra i comportamenti legati ad un uso scorretto della macchina e classificabili come “involontari” è bene sottolineare gli interventi di manutenzione sui circuiti di sicurezza. Qualora nelle istruzioni per l’uso non vi siano chiari riferimenti a riguardo, a seguito di interventi di manutenzione sui dispositivi di protezione, l’utilizzatore potrebbe scegliere sul mercato microinterruttori o barriere di protezione con caratteristiche inferiori a quelle originariamente installate dal fabbricante della macchina, riducendo quindi il livello di protezione per l’operatore.
Come detto, vi sono poi una serie di utilizzi scorretti della macchina che non sono facilmente prevedibili da parte dell’operatore. Evidentemente, rispetto a queste situazioni il fabbricante può fare ben poco, in quanto trattasi di condizioni, appunto, “imprevedibili”. Tuttavia, adottando le disposizioni della Direttiva Macchina si è in grado di ridurre al minimo possibile queste situazioni imprevedibili. Pertanto, indicare nelle istruzioni per l’uso, in maniera chiara, qual è l’uso previsto della macchina, quali materiali può lavorare, quale posizione deve occupare l’operatore durante la lavorazione, ecc. tutela il fabbricante e lo stesso utilizzatore rispetto a quello che potrebbe essere un uso “improprio” e dunque scorretto della macchina. Analogamente, la corretta indicazione, sempre nelle istruzioni per l’uso, delle procedure di manutenzione con le relative periodicità di intervento, permette di mantenere in efficienza e in sicurezza la macchina evitando quello che potrebbe essere un uso scorretto (appunto la mancata manutenzione) della macchina.
In definitiva il fabbricante è sempre il primo responsabile a dover indicare chiaramente come l’operatore finale si deve interfacciare in sicurezza con la macchina, in tutte le fasi di vita, al fine di garantire la sicurezza dello stesso operatore durante l’uso previsto della macchina e durante l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Il secondo step è tenuto a farlo l’utilizzatore adottando le disposizioni di utilizzo e di interfacciamento con la macchina definite dal fabbricante.
In accordo a quanto definito dall’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la sanzione in questo caso è di tipo penale ed equivale all’arresto fino ad un mese oppure ad una ammenda che varia da 219 fino a 657 euro.