La nuova Direttiva Atex 

È stata pubblicata e verrà applicata dal 20 aprile 2016, la Direttiva 2014/34/UE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Introduce alcune novità rispetto alla Direttiva 1994/9/CE di cui è una rifusione. 

yellow fire sparks isolated on blackLa Direttiva 2014/34/UE, Direttiva di prodotto Nuovo Approccio, definisce i criteri di progettazione per garantire la sicurezza rispetto al rischio esplosione. Si applica ad apparecchi e sistemi di protezione destinati all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva; dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione destinati all’uso fuori da atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari al funzionamento o alla sicurezza degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto al rischio esplosione; componenti destinati a far parte di apparecchi e sistemi di protezione. Sono “apparecchi” le macchine, le apparecchiature, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla generazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiali e che, a causa delle potenziali sorgenti di innesco, rischiano di provocare un’esplosione.

La Direttiva si applica a tutti gli “apparecchi” utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, siano essi “macchine” ai sensi della Direttiva 2006/42/CE o “dispositivi di comando”. Un’esplosione si deve alla concomitanza di tre fattori: combustibile, comburente e sorgente di innesco. In presenza di un’atmosfera potenzialmente esplosiva (dunque di combustibile e comburente), ma in assenza di una sorgente di innesco, la Direttiva Atex non è applicabile. Per “sistemi di protezione” si intendono dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, atti a bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, immessi sul mercato separatamente, come sistemi con funzioni autonome. Sono “componenti” le parti essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, ma prive di funzione autonoma.

Alcune importanti precisazioni

Al pari della Direttiva Macchine, la Direttiva 2014/34/UE non distingue tra prodotto realizzato per la vendita e prodotto realizzato per uso proprio. In entrambe i casi i produttori devono garantire progettazione e fabbricazione nel rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’ All. II della Direttiva. Adottando la logica delle Direttive Nuovo Approccio, la Dir. 2014/34/UE non fornisce indicazioni tecniche di progettazione per evitare il rischio esplosione, ma indica come raggiungere la conformità adottando le disposizioni contenute nei requisiti di sicurezza citati nell’Allegato II.  Il Fabbricante potrà di volta in volta riferirsi alle norme tecniche armonizzate alla Direttiva Atex.

Un intreccio normativo

La procedura di valutazione della conformità cambia in base al gruppo di appartenenza del prodotto e della pericolosità dell’ambiente dove il prodotto sarà utilizzato. La classificazione dei luoghi di lavoro ai sensi del pericolo esplosione resta oggetto della Direttiva 1999/92/CE (Atex sociale). Ai sensi del D.Lgs, 81/2008, nella stesura del Documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto a considerare tutti i possibili rischi esistenti in azienda compreso il rischio di esplosione. Dove è necessario, deve quindi effettuare una zonizzazione del proprio ambiente di lavoro ai sensi della Direttiva 1999/92/CE. La pericolosità della zona determina il tipo di apparecchio utilizzabile ed il suo livello di protezione. Rientrano nel “gruppo di apparecchi I” gli apparecchi destinati a lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, comprendenti gli apparecchi appartenenti alle categorie M1 ed M2 di cui all’allegato I. Rientrano nel “gruppo di apparecchi II” gli apparecchi destinati ad un utilizzo in altri siti, passibili di essere messi in pericolo da atmosfere esplosive, comprendenti apparecchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 di cui all’allegato I. La scelta dell’apparecchio di categoria più idonea spetta al datore di lavoro, ma spetta al fabbricante effettuare la procedura di certificazione correlata al livello di protezione del prodotto e fornire all’utilizzatore le informazioni necessarie all’utilizzo sicuro dello stesso.

Pericoli di esplosione per le macchine di imbottigliamento
Le macchine di imbottigliamento potrebbero presentare pericoli legati a fenomeni di esplosione nel momento in cui, per esempio, lavorano prodotti alcolici. Le condizioni da valutare, di volta in volta, sono:

  • zonizzazione dell’ambiente di installazione: verifica della categoria di protezione della macchina al fine di valutare se può essere installata in azienda;
  • aggiornamento della zonizzazione a seguito dell’installazione della macchina: durante i processi di imbottigliamento potrebbero generarsi nuovi punti di immissione del prodotto potenzialmente esplosivo nell’ambiente di installazione con la conseguente necessità di aggiornare il documento di valutazione del rischio esplosione in azienda;
  • installazione di una macchina con pericolo di esplosione in ambiente inizialmente inerte.

La presenza della nuova macchina della linea di imbottigliamento comporta l’introduzione di punti di immissione del prodotto potenzialmente esplosivo nell’ambiente di installazione con la conseguente necessità di redigere una valutazione del rischio esplosione in azienda; analisi attenta dell’uso previsto della macchina al fine di valutare se essa può o meno anche lavorare prodotti alcolici.   In generale, la certificazione Atex di un macchina non è indice di sicurezza assoluta rispetto al pericolo esplosione in quanto la macchina deve essere correttamente integrata in azienda e nel processo produttivo sempre rispettando i limiti di utilizzo definiti dal Fabbricante. Solo adottando queste disposizioni la macchina può effettivamente essere considerata sicura.

Gli obblighi del fabbricante

La maggior parte delle procedure di valutazione della conformità prevedono il ricorso ad un organismo di certificazione. Per gli apparecchi inseriti nei gruppi I e II, categoria M1 e 1 è prevista la procedura di esame UE del tipo (secondo l’allegato III) e la conformità al tipo accertata adottando un processo in qualità (allegato IV) o più conformità al tipo basata sulla verifica di prodotto di (allegato V). Per gli apparecchi citati nei gruppi I e II, categoria M2 e 2 sono previste procedure differenti a seconda che si tratti di motori a combustione interna, apparecchi elettrici o di altre tipologie di apparecchi. Per i primi è necessaria procedura di esame UE del tipo e la conformità al tipo con controllo interno della fabbricazione unito a prove sul prodotto oppure conformità al tipo basato sulla garanzia della qualità del prodotto. Per tutti gli altri è necessario un controllo interno della produzione e successivo deposito della documentazione tecnica presso un organismo di certificazione esterno. Per il gruppo di apparecchi II, categoria 3 è previsto un controllo interno della produzione secondo l’allegato VIII e si è esentati dal ricorrere ad un organismo di certificazione. Il “controllo interno della produzione” è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera ai propri obblighi, accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni della Direttiva.

La documentazione tecnica

La documentazione tecnica a carico del fabbricante deve comprendere l’analisi e la valutazione dei rischi legati al pericolo di esplosione. Comprende la descrizione generale del prodotto; i disegni di progettazione e fabbricazione, gli schemi di componenti, sotto unità e simili; le descrizioni e le spiegazioni di tali disegni, schemi e del funzionamento del prodotto; la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza; un elenco delle norme armonizzate applicate; i risultati dei calcoli e le relazioni sulle prove effettuate. Il fabbricante deve prendere tutti i provvedimenti necessari affinché la fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica e ai requisiti della Direttiva 2014/34/UE applicabili.

Il controllo interno della produzione garantisce che, anche laddove cambino le specifiche di fornitura dei componenti del prodotto finale, quest’ultimo rimanga conforme alla propria documentazione tecnica ed alla Direttiva. Solo al termine della procedura di valutazione di conformità, il fabbricante può apporre la marcatura CE e redigere la Dichiarazione UE di conformità.

Qualora la procedura di valutazione di conformità preveda una certificazione esterna è necessario inserirla nella documentazione tecnica. Documentazione tecnica e dichiarazione UE devono essere conservate per almeno 10 anni dalla data di immissione in commercio del prodotto o dell’ultimo esemplare della serie prodotta, perché potrebbero essere richieste dall’Autorità di sorveglianza del mercato. Alla produzione dei “componenti” si applica la medesima procedura di valutazione di conformità senza l’apposizione del marchio CE e la compilazione della dichiarazione di conformità UE. Il fabbricante è tenuto a rilasciare un attestato scritto di conformità dal quale risultino la conformità dei componenti alle disposizioni applicabili della Direttiva, le caratteristiche e le modalità con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione.

Altri protagonisti della filiera

La Direttiva analizza anche gli obblighi di “Rappresentante autorizzato, importatore, distributore di apparecchi da utilizzarsi in ambiente potenzialmente esplosivo”. Il rappresentante autorizzato riceve dal fabbricante un mandato scritto per eseguire parte dell’iter di certificazione del prodotto. La conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza della Direttiva e la documentazione tecnica che spettano solo al fabbricante. Importatore e distributore sono tenuti a verificare che il fabbricante abbia seguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità, rispetto al gruppo e alla categoria di protezione del prodotto. Devono verificare la correttezza delle informazioni riportate sulle istruzioni, sulla dichiarazione UE e sulla targa di identificazione CE e devono immediatamente a informare le corrispondenti autorità nazionali di sorveglianza del mercato qualora riscontrassero anomalie o non conformità inerenti al prodotto importato e/o distribuito nella UE. Quando un importatore o distributore immette sul mercato apparecchiature con il proprio nome e/o marchio o modifica un apparecchio precedentemente immesso sul mercato in modo da condizionarne la conformità alla Direttiva 2014/34/UE, diviene legalmente il Fabbricante di quei prodotti ed è dunque soggetto agli obblighi del Fabbricante.