Normativa

Olio al centro della scena

Il secondo capo tratta delle norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore, attraverso: il divieto di pratiche commerciali ingannevoli (per esempio, la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva); il divieto dell’uso di marchi commerciali illeciti (non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini); l’indicazione del termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche (in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” seguita dalla data); ponendo l’obbligo per gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, di possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Il capo terzo fissa le norme sul funzionamento del mercato e sulla concorrenza. Il quarto capo detta le norme per il contrasto delle frodi. Anche allo scopo di indurre le società che operano nell’ambito della filiera a rendere più rigorosi i controlli sulle attività svolte, per conto delle stesse, da parte di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione, viene estesa all’ente la responsabilità per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Il capo quinto stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nella proposta originale era prevista una norma relativamente alla fissazione di incentivi speciali per gli oli non alimentari impiegati a uso energetico, norma che è decaduta durante la discussione.

Le modifiche proposte dal Comitato di gestione OCM

Le modifiche ai regolamenti comunitari propose dal Comitato di gestione OCM (Organizzazione dei Mercati Comuni) potrebbero, almeno in parte, superare le discrasie che molti hanno individuato tra la normativa comunitaria e quella italiana. Il ministro delle Politiche agricole e forestali ha dichiarato: “Con l’approvazione da parte del Comitato di gestione OCM unica delle modifiche ai regolamenti europei per l’olio d’oliva, è stato compiuto un passo importante per la razionalizzazione e il rilancio di questo settore, ma anche per la tutela degli operatori e dei consumatori. Si tratta di un passaggio fondamentale, da noi fortemente voluto e lungamente atteso che è destinato ad assicurare maggiore trasparenza nella fase di commercializzazione degli oli di oliva e a valorizzare il prodotto italiano di qualità. Le modifiche decise ieri, infatti, metteranno finalmente il consumatore nelle condizioni di poter verificare con estrema facilità alcune informazioni fondamentali sulla qualità del prodotto, come la categoria commerciale e, soprattutto, l’origine”. Ricordiamo che il Comitato ha funzione indicativa e che le modifiche dovranno essere sottoposte ad altri organismi comunitari, prima della definitiva adozione (prevista per il prossimo aprile) e della entrata in vigore, prevista al 1° gennaio 2014.