Accise e microbirrifici: al via la telematizzazione

Beer with Bubbles.La Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione –  Ufficio Integrazione Tecnologica dell’Agenzia delle Dogane,  con nota prot. 121555/RU del 4 novembre 2014, ha introdotto significative modifiche e novità nella gestione delle contabilità nel settore della produzione della birra, in particolare quella effettuata nei cosiddetti “microbirrifici”. Nello specifico, la nota, in attuazione del progetto “Digitalizzazione Accise”, estende ai depositari autorizzati esercenti “microbirrifici” l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità.

Con la Determinazione Direttoriale 140839RU del 4 dicembre 2013, l’Agenzia delle Dogane, aveva rivisto la normativa accise, apportando notevoli semplificazioni, riguardanti la parte tecnica, amministrativa e di gestione della produzione della birra in impianti di limitate capacità produttive. Detta determinazione aveva sancito che per “microbirrifici” dovevano intendersi le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri e modificato, semplificandole, non solo le modalità di denuncia, ma anche l’assetto del deposito fiscale, le modalità di determinazione della produzione nonché le modalità di accertamento, liquidazione e pagamento dell’imposta (applicazione Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, che all’articolo 2, comma 11 e comma 12).

La stessa determinazione, dando di fatto fine alle deroghe che, fin dal 2009, avevano permesso agli operatori di non partecipare alla “telematizzazione accise”, ha fissato l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei microbirrifici a partire dal 1° gennaio 2015. Allo scopo l’Ufficio Integrazione Tecnologica, ha predisposto il nuovo flusso denominato “ALCOMB “per la trasmissione dei dati delle contabilità.

Con la nota sopracitata la Direzione Centrale ha precisato che “sono stati introdotti specifici controlli che riservano l’utilizzo del flusso ALCOMB ai soli depositari autorizzati censiti in anagrafica come “Microbirrifici”. Tutti gli altri depositari autorizzati nel settore dei prodotti alcolici continueranno ad utilizzare per l’invio telematico dei dati delle contabilità il flusso ALCODA, ivi compresi gli esercenti di “Microbirrifici”che, ai sensi dell’art.8 comma 2 della predetta determinazione 140839RU del 4 dicembre 2013, non intendono avvalersi delle modalità di accertamento semplificate.”

Pertanto, si legge nella nota, gli Uffici delle Dogane competenti dovranno intervenire sulla piattaforma AIDA, “Accise – Anagrafica” e “Accise – Prodotti Alcolici”, dovranno effettuare un censimento anagrafico dei “Microbirrifici” e disporre degli strumenti necessari ai controlli del caso (consultazione della movimentazione dei prodotti, del riepilogo della movimentazione, del riepilogo dei tributi, dei ravvedimenti e dei file inviati, stampa del registro della produzione, eventuale esportazione dei dati consultati).

È inoltre previsto che gli stessi Uffici, affinchè il sistema accetti gli operatori che inviano i nuovi flussi “ALCOMB”,  eseguano un censimento in anagrafica i “Microbirrifici” che intendono avvalersi delle modalità semplificate di accertamento, accedendo alla linea di lavoro AIDA “Accise – Anagrafica”, inserendo, per i depositari autorizzati con attività principale “produzione”:

  • tipo impianto principale “micro birrificio”,
  • valore della produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri,
  • tipo di misuratore installato per la determinazione della produzione e, nel caso di impiego del misuratore della fonte energetica primaria, il tipo di fonte utilizzato.