Olio d’oliva per la Svizzera

L’olio d’oliva sulle tavole della Svizzera è per metà di provenienza italiana e di qualità elevata, con un consumo annuo di 14,5 milioni di kg su 8,372 milioni di abitanti. L’importazione è gravata da dazio ma non da vincoli quantitativi. La normativa alimentare di riferimento è allineata su quella comunitaria.

L’export italiano di olio d’oliva nei paesi extra EU-28 vale 1 miliardo di euro, di questi quello verso la Svizzera 42 milioni, in crescita. Il mercato svizzero consuma 14.500 tonnellate, tutte di importazione a parte piccole produzioni di nicchia nel Ticino. Le importazioni arrivano al 50% dall’Italia e le restanti comunque tutte dai paesi EU. L’olio italiano spunta un prezzo medio superiore a quello dei principali concorrenti.

L’olio italiano copre quindi la metà dei consumi svizzeri, con posizione di prestigio. Saltuariamente appaiono le critiche al nostro prodotto; il caso più recente è quello riportato dalla RSI, la televisione della Svizzera Italiana, il 09/12/2016 con il titolo “la beffa dell’extravergine”. Un panel di esperti svizzeri accreditato IOC con l’analisi organolettica ha trovato non conformi 6 campioni su 12 di extravergine di varie marche, grandi e ben note, prelevati dagli scaffali di Coop, Migros e Manor, ossia le catene principali. Con il seguito delle contro certificazioni fornite dai produttori a documentare invece la regolarità del prodotto.

Leggi e regolamenti per le importazioni di olio in Svizzera

Il settore alimentare è disciplinato dalla legge federale sulle derrate alimentari LDerr RS817.0 del 09/10/1992 e dall’ordinanza del Consiglio sulle derrate alimentari ODerr RS817.02 del 23/11/2005. Le norme specifiche, sia orizzontali che verticali per i singoli alimenti, sono poi emesse dal Dipartimento Federale dell’Interno DFI. Tutti gli alimenti importati devono soddisfare la normativa alimentare generale, che si basa anche su:

  • ordinanza DFI del 23.11.2005 sui requisiti igienici ORI RS817.024.1,
  • ordinanza DFI del 25.11.2013 sugli additivi OAdd RS817.022.31,
  • ordinanza DFI del 26.06.1995 sulle sostanze estranee e sui componenti OSoE RS817.021.23.

L’olio è disciplinato specificamente dalla DFI 817.022.17 del 16/12/2016 “Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile”. La normativa di settore è allineata con quella EU e quindi con le prescrizioni IOC, cui i paesi produttori europei aderiscono. L’importatore, che è persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera, deve verificare mediante controlli propri che gli alimenti importati siano conformi alla normativa svizzera applicabile. I controlli all’importazione sono esercitati dall’Amministrazione Federale delle Dogane AFD, coadiuvata dall’Ufficio Federale di Sanità Pubblica UFSP e dall’Ufficio Federale di Sicurezza Alimentare e di Veterinaria USAV. I controlli sul territorio sono poi svolti dai Cantoni, mediante i Chimici cantonali.

L’etichetta
L’Ordinanza DFI 817.022.16 del 16/12/2016 disciplina la caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari. La norma generale prevede:

  • denominazione specifica
  • elenco degli ingredienti e additivi
  • indicazione allergeni e altre sostanze che potrebbero provocare reazioni indesiderate (allegato 6 )
  • indicazione quantitativa degli ingredienti, se occorre
  • data minima di conservabilità (sino a quando sono mantenute le caratteristiche qualitative) e data di consumo (entro la quale l’alimento va consumato)
  • nome o ragione sociale e indirizzo del produttore, confezionatore o distributore
  • Paese di produzione
  • indicazione sullo stato fisico della derrata o sul procedimento tecnologico impiegato, se occorre
  • indicazione “ricostituito per diluizione”, se occorre
  • indicazioni per le derrate refrigerate o surgelate indicazione “trattato con radiazioni ionizzanti”, se occorre
  • indicazione per gli alimenti, additivi e coadiuvanti che sono OGM
  • istruzioni per l’uso, quando l’omissione non consente al consumatore l’utilizzo conforme alla destinazione dell’alimento
  • partita
  • caratterizzazione del valore nutritivo, se occorre
  • contenuto netto.

Le informazioni devono essere visibili, leggibili e indelebili, in almeno una delle tre lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano). Le indicazioni salutistiche devono essere notificate prima della commercializzazione; i claims ammessi sono riportati nell’allegato 14. Le diciture generali vanno poi integrate/modificate secondo le norme specifiche di prodotto.

DFI 817.022.17 Olio d’oliva e olio di sansa d’oliva:

olio d’oliva extravergine “olio d’oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”
olio d’oliva vergine “ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”
olio d’oliva composto da oli d’oliva raffinati e oli d’oliva vergini “contenente esclusivamente oli d’oliva sottoposti a un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”
olio di sansa d’oliva “contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”, oppure

“contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”

  • le denominazioni specifiche sono quelle riportate nello standard la denominazione specifica deve essere accompagnata da un’ulteriore indicazione – si veda tabella
  • il Paese di produzione o il Paese di provenienza possono essere indicati con “miscela di olio d’oliva di paesi diversi”
  • per l’olio vergine si può indicare l’anno di raccolta se il 100% del prodotto appartiene a detto anno
  • le indicazioni relative al sapore e all’odore possono comparire solo sugli oli vergini. I termini previsti dal Regolamento CEE 2568/91 sono utilizzabili solo dopo la valutazione organolettica prevista nel Regolamento si può indicare l’acidità solo se accompagnata dalla menzione dei perossidi, delle cere e dell’assorbimento UV.

Documenti, certificati e procedure di importazione

La Svizzera fa parte dello Spazio Schengen, quindi le uniche frontiere esterne si trovano negli aeroporti internazionali. Non aderisca all’unione doganale europea, pertanto i controlli delle merci alle frontiere interne sono mantenuti; le importazioni sono gestite dall’AFD. Le merci destinate all’importazione definitiva vanno presentate a un ufficio doganale svizzero e dichiarate per l’imposizione doganale. L’importatore rende la Dichiarazione doganale elettronica, mediante l’applicazione e-dec importazione. AFD mette a disposizione gratuitamente in Internet la Tariffa doganale. Sull’applicazione Tares, dopo aver selezionato il paese e la voce di tariffa, appaiono le possibili aliquote di dazio, i tributi suppletivi, gli assoggettamenti a permessi e altre osservazioni. L’importazione dell’olio d’oliva non è soggetta a restrizioni, mentre per altri prodotti agricoli, tra cui ad es. il vino, vige un sistema di permessi per l’importatore, contingenti e dazi differenziati entro e fuori contingente, aste con cui l’importatore si aggiudica le quote del contingente.

Assieme alla dichiarazione di importazione vanno presentati i documenti di scorta, preparati dall’esportatore, che sono:

  • la Fattura (Invoice), che riporta compratore, venditore, paese di origine, prezzo, descrizione dettagliata dei beni e quantità;
  • il Certificato di esportazione, per i prodotti agricoli soggetti a regolamentazione comunitaria, tra cui l’olio;
  • il Certificato di circolazione EUR.1, che attesta l’origine preferenziale negli scambi con i paesi legati alla EU da accordi tariffari – è rilasciato dalla dogana italiana;
  • il Certificato di circolazione EuroMed (EUR.2), che documenta il carattere originario delle merci – è compilato direttamente dall’esportatore;
  • il Certificato di Origine a supporto delle dichiarazioni tariffarie, rilasciato dalla CCIAA; è in alternativa al precedente EuroMed.

Sono inoltre necessari:

  • la Dichiarazione doganale (Documento Amministrativo Unico Dau-EX) di esportazione definitiva da UE – documenta anche la non imponibilità IVA dell’operazione;
  • il Numero meccanografico, assegnato all’impresa che svolge commerci con l’estero, rilasciato dalla CCIAA competente territorialmente;
  • i Documenti di trasporto (bill of lading, packing list, insurance policy).

Gli imballaggi in legno sono assoggettati alle norme di fumigazione stabilite dalla International Plant Protection Convention IPPC del 15/03/2002; devono riportare la marchiatura fitosanitaria IPPC/FAO. È sempre opportuno fornire all’importatore il certificato di analisi, rilasciato da laboratorio accreditato IOC, ed ogni altro documento utile a dimostrare la conformità del lotto di olio spedito.

Accordi commerciali, dazi e tasse

La Svizzera è membro del WTO, del WCO e dell’EFTA (European Free Trade Association). Non aderisce invece all’EEA (European Economic Area) a seguito della bocciatura nel referendum del 1992. Le relazioni economiche e commerciali della Svizzera con gli EU-28 sono quindi regolate da una serie di accordi bilaterali, con cui le parti hanno avuto accesso a singoli mercati a fronte dell’accettazione da parte svizzera dei relativi aspetti normativi EU. Si è partiti con un trattato di Libero Commercio del 1972; nel 1999 sono stati firmati i “Bilaterali I”, ossia sette accordi di settore; nel 2004 i “Bilaterali II”, ulteriori accordi settoriali tra cui Schengen: sono coperti circa un centinaio di settori.

L’olio d’oliva non è sottoposto a contingente, ma paga dazio all’importazione in provenienza dai paesi EU. Sul valore gravato del dazio si applica poi la VAT (tassa sul valore aggiunto) del 2,5% per i beni destinati al consumo umano.

Per ulteriori approfondimenti

Se sei GIA’ abbonato accedi all’area riservata 

Se NON sei abbonato vai alla pagina degli abbonamenti