Gli USA sono il maggior mercato extra UE per il vino italiano e contemporaneamente il quarto produttore mondiale. Prodotto, etichetta e procedure di importazione sono normati in modo ampio e articolato. l’importatore e il rappresentante FDA svolgono una funzione chiave. forte l’orientamento alla tutela della tipicità locale ed estera.
Italia e Francia si contendono la posizione di primo produttore mondiale di vino, seguiti da Spagna e USA; a differenza degli altri tre paesi negli USA i consumi interni sono superiori alla produzione. Gli USA sono il principale mercato per le esportazioni italiane al di fuori degli EU-28, assieme ad un flusso in importazione di vino sfuso che è pari in quantità al 16% dell’esportato, sufficiente ad iniziare ad allarmare i vignaioli italiani. Le esportazioni italiane sono di poco superiori a quelle francesi, che sono premiate da un prezzo unitario decisamente più alto.
Il sistema dei controlli e i requisiti per importare vino negli USA
L’industria del vino, e l’importazione, è regolata dal Federal Alcohol Administration Act (FAA Act), sotto il controllo del Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), Department of Treasury. Per esportare vino negli USA è necessario avere una struttura operativa in loco o avvalersi di un importatore locale in possesso del Federal Basic Importer’s Permit e della registrazione come Alcohol Dealer. L’importatore è responsabile delle accise federali e dei dazi, che sono raccolti dal Customs and Border Protection (CBP).
L’importatore deve ottenere il Certificate of Label Approval (COLA), rilasciato dal TTB, per ciascun prodotto/etichetta, prima dell’importazione. Per alcuni vini è richiesta anche l’approvazione di prodotto pre-COLA, per valutare se l’etichetta identifica il prodotto in modo corretto. L’approvazione di prodotto comporta l’esame degli ingredienti, della formulazione e può includere l’analisi chimica o la lettera pre-import rilasciata dal produttore (che contiene la formulazione e la descrizione dettagliata del processo). Lo scopo è assicurare l’assenza di ingredienti proibiti, accertare che gli ingredienti soggetti a limitazione sono usati correttamente, che la classificazione fiscale è corretta, che in assenza di dichiarazione di solfiti in etichetta il contenuto di SO2 è inferiore a 10 ppm. I vini italiani non sono soggetti ad approvazione pre-COLA; serve però l’analisi dei solfiti sotto la soglia di dichiarazione.
L’importatore di vino ottenuto da uva sana e matura deve avere il Natural Wine Certificate, che attesta che le pratiche e le procedure di produzione sono adeguate. Per le importazioni di vino con alcol da 0,5 a 22% dai paesi EU-28 valgono gli Enological Practices Agreements e non servono certificazioni.
E’ richiesto il Age and Origin Certificate come requisito per lo sdoganamento solo quando questo è reso obbligatorio dal governo del paese esportatore, a tutela del proprio prodotto. Non è il caso dell’Italia. Tuttavia nel processo di label approval il TTB può richiedere all’importatore un certificato ufficiale di annata ed origine a conferma di quanto riportato in etichetta. Alcuni paesi (Bulgaria, Germania, Romania) hanno fornito l’elenco degli organismi autorizzati al rilascio dei certificati. Se il paese esportatore non rilascia certificati ufficiali, la responsabilità dei claims in etichetta ricade comunque sull’importatore con le relative sanzioni.
Oltre ai requisiti del TTB, l’importatore deve rispettare quelli delle altre Agenzie Federali, le norme degli Stati e delle giurisdizioni locali.
L’esportatore deve registrare tutte le sue unità produttive con la Food and Drug Administration FDA secondo il Bioterrorism Act del 2002 e deve avere un agente locale che lo rappresenta. Deve fornire mediante sistema informatico a FDA una notifica anticipata di importazione Prior notice per ogni spedizione, affinché l’Agenzia possa organizzare i suoi controlli, cui tutti i prodotti alimentari sono soggetti ai fini della sicurezza alimentare.
Si fa riferimento all’e-CFR, Titolo 27, Parte 4 Labeling of Wine
Standard di identità per classi e tipi di vino:
Classe 1; grape wine
(1) Grape wine: è prodotto per fermentazione alcolica del succo di uva sana e matura, compreso il mosto concentrato rigenerato o meno, con o senza aggiunta dopo fermentazione di mosto concentrato, brandy o alcol, ma senza altra aggiunta o sottrazione se non consentita dagli ordinari trattamenti di vinificazione. Segue l’elenco dei trattamenti miglioranti consentiti e il limite massimo di acidità volatile. Per il colore si distingue red, pink (rose), amber, white wine; è natural se non sono aggiunti brandy o alcol
(2) Table wine: con contenuto alcolico dal 7% sino al 14% volume. Valgono le denominazioni come light, red table, light white, sweet table wine e simili
(3) Dessert wine: con contenuto alcolico da 14 a 24% volume. Segue la distinzione tra sherry, angelica, madeira, muscatel, port e i rispettivi light
Classe 2; sparkling grape wine
(1) Sparkling grape wine: spumante per CO2 prodotta esclusivamente per fermentazione in contenitore o tank chiuso
(2) Champagne: vino light spumante esclusivamente per fermentazione secondaria all’interno di una bottiglia con volume massimo di 1 gallone, con sapore, aroma e caratteristiche tipiche dello champagne francese
(3) Champagne style, Champagne type, American (NY State, Napa Valley, etc) Champagne quando la fermentazione secondaria non è in bottiglia, con ulteriore scritta tipo bulk process, charmat method e simili
(4) Crackling, petillant, frizzante wine: meno vigoroso, comunque contenente CO2 sufficiente a dare lenta e stabile effervescenza
Classe 3; carboneted grape wine
Reso effervescente con CO2 non derivante da fermentazione secondaria. Seguono ulteriori classi: citrus, fruit, from other agricultural products, aperitif, imitation or other than standard, retsina wine: non prodotti da uva o con aggiunta di altri ingredienti.
Annata
Si accompagna sempre al luogo di origine. Se questo è uno stato o una regione almeno l’85% dell’uva è dell’anno indicato; se è un’area vinicola almeno il 95%.
Imbottigliato nell’azienda agricola
Quando il vino proviene totalmente da uve prodotte e vinificate nell’azienda, in una determinata area vinicola.
Denominazione di origine
Almeno il 75% del vino è prodotto da uve cresciute nel luogo (stato, regione) indicato. Almeno il 95% quando si indica l’area vinicola.
Vitigno
Si accompagna sempre al luogo di origine. Almeno il 75% dell’uva è della varietà indicata e proviene dal luogo indicato.
Prescrizioni di etichettatura:
1) sull’etichetta principale devono comparire:
- nome commerciale o nome del produttore;
- classe e tipo; per i vini fermi l’indicazione può essere sostituita da quella del vitigno o dell’origine geografica; quando il contenuto di solidi supera i 17 g per 100 ml si dichiara extra sweet e similari;
- alla denominazione obbligatoria può essere aggiunto un nome commerciale di fantasia;
- denominazione di origine, in associazione a vitigno e annata;
- se il vino nazionale è dichiarato tagliato con vini esteri, va dichiarata la percentuale di vino di importazione presente;
2) sull’etichetta secondaria:
- nome e indirizzo dell’importatore;
- contenuto netto;
- contenuto di alcol % in volume, obbligatorio sopra il 14%, facoltativo sotto il 14%; va omesso per il table wine o per il light wine;
- paese di origine;
3) devono figurare le diciture:
- contenente FD&C Yellow N° 5 se presente;
- contenente cochineal extract or carmine se presenti;
- contenente sulfites sopra i 10 ppm.
La dichiarazione allergeni è volontaria; le diciture sono in inglese. Devono apparire le scritte di allarme legate al consumo per le donne in gravidanza, per la ridotta capacità di guida e di conduzione di macchinari e per il potenziale danno alla salute; le scritte sono conformi ai testi riportati dalla norma.
Documenti, certificate e procedure di importazione
Le procedure di dogana sono esercitate dal CBP, che richiede:
- la fattura (Invoice), che riporta compratore, venditore, paese di origine, prezzo, descrizione dettagliata dei beni e quantità
- il Certificato di Origine a supporto delle dichiarazioni tariffarie, rilasciato dalla CCIAA
- un certificato di analisi del lotto di vino spedito.
Sono inoltre necessari la Dichiarazione doganale (Documento Amministrativo Unico DAU) di esportazione definitiva da UE e i Documenti di trasporto (bill of lading, packing list, insurance policy). Gli imballaggi in legno devono essere fumigati secondo la normativa ISPM n° 15. Entro 5 giorni dall’arrivo del carico l’importatore presenta la dichiarazione doganale, l’Entry Manifest o l’Entry/Immediate Delivery e segue l’iter dello sdoganamento. Ogni carico dotato dei certificati richiesti viene esaminato da CBP, con il possibile prelievo di campioni per l’analisi.
Accordi commerciali, dazi e tasse
Il 14 giugno 2013 gli Stati Membri hanno dato il via libera alla Commissione Europea per iniziare i colloqui su commercio ed investimenti, che dovrebbero terminare con il trattato Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP. Attualmente esistono intense relazioni commerciali, il cui ostacolo principale non sono i dazi, mediamente sotto il 3%, quanto le barriere extra-dazio, principalmente standard, regole, misure di sicurezza alimentare e protezione del consumatore differenti.
Lo standard del vino
L’e-CFR, Titolo 27, Parte 24 Wine codifica dettagliatamente tutte le attività relative alla produzione e alla gestione del vino, con attenzione agli aspetti tecnologici e a quelli tributari.
- “Industry Circular 2007-4” TTB, 11 settembre 2007
- “Importing Bottled Alcohol Beverages into the U.S.” TTB.GOV, sito web
- “Wine labelling” TTB.GOV, sito web
- “Electronic Code of Federal Regulations, Titolo 27, Parti 4, 16, 24”
- “Trade US” European Commission, sito web
- “Wine Insitute Califirnia” sito web
- “USA Documenti export” Sportello informativo delle Camere di Commercio Italiane, sito web
- “Esportare negli Stati Uniti” Italy-America Chamber of Commerce Southeast