Birra per gli USA

L’importazione di birra negli USA è regolata da un’Agenzia Governativa: l’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB.GOV), che fa capo al U.S. Department of Treasury. Le prescrizioni, orientate alla riscossione delle accise, forniscono gli standard di etichetta e prodotto; ingredienti e processo sono soggetti ad approvazione.

Beer into glass on a blackRequisiti e certificati per esportare birra negli USA

L’azienda che vuole esportare birra negli USA deve avere un ufficio in loco o avvalersi di un importatore locale di bevande alcoliche in possesso dei permessi necessari per l’attività. L’importatore deve ottenere il Certificate of Label Approval (COLA) per ciascun prodotto/etichetta, senza il quale i carichi importati non possono essere sdoganati. Per alcune bevande alcoliche è richiesta anche l’approvazione di prodotto pre-COLA, per valutare se l’etichetta identifica il prodotto in modo corretto. L’approvazione di prodotto comporta l’esame degli ingredienti, della formulazione e può includere l’analisi chimica o la lettera pre-import rilasciata dal produttore (che contiene la formulazione e la descrizione dettagliata del processo). Lo scopo è assicurare l’assenza di ingredienti proibiti, accertare che gli ingredienti soggetti a limitazione siano usati correttamente, che la classificazione fiscale sia corretta, che in assenza di dichiarazione di solfiti in etichetta il contenuto di SO2 sia inferiore a 10 ppm. Per la birra di importazione l’approvazione serve solo per pochi tipi (Belgian White Beer, Ice Beer, bevande maltate speciali) ed è limitata alla lettera pre-import; ci vuole l’analisi di laboratorio per le bevande maltate alcohol-free. Oltre alle leggi federali, l’importatore deve verificare se esistono altre norme dello Stato e delle giurisdizioni locali; deve assicurarsi che il produttore sia registrato con FDA e deve fornire a FDA una notifica anticipata di importazione per ogni spedizione; è responsabile del pagamento dei tributi. La birra non è contingentata. FDA è l’agenzia che si occupa della sicurezza alimentare. Secondo il Bioterrorism Act del 2002, oltre alla registrazione, il produttore estero deve avere un agente locale che lo rappresenti. La registrazione FDA genera un Numero che va riportato sulle fatture. Tutte le spedizioni sono soggette al controllo igienico sanitario.

Le procedure di importazione

La spedizione arriva con la polizza di carico, o bolla di accompagnamento, che riporta destinatario, natura dei beni, quantità. Entro 5 giorni l’importatore deve presentare tutti i vari documenti per lo sdoganamento, quindi il carico viene esaminato da FDA e rilasciato. Sulla birra non ci sono dazi (custom duties o tariffs) in provenienza dai paesi MFN (Most Favoured Nation) come quelli UE, ma l’importatore paga le accise federali (federal excise taxes o internal revenue taxes) e altre piccole tasse accessorie. Le accise sono calcolate solo sul volume, alla componente federale si somma quella statale che varia molto da stato a stato.

L’etichetta

Si fa riferimento all’e-CFR (electronic Code of Federal Regulations), Titolo 27, Parte 7 che si applica alle bevande a base di malto, definite come “preparate dalla fermentazione alcolica di un infuso e/o cottura in acqua potabile di orzo maltato con luppolo, con o senza altri cereali maltati e non, carboidrati e derivati, con o senza aggiunta di CO2 e altri prodotti idonei al consumo umano”. Sono consentiti l’aggiunta di aromi e altri ingredienti in soluzioni alcolica e la filtrazione e ogni altro processo per eliminare colori, odori e sapori derivati dalla fermentazione.

Sull’etichetta devono comparire:

  • il marchio;
  • la classe (beer, lager, ale, porter, stout) e il tipo come conosciuti al commercio;
  • il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore se di produzione locale;
  • il contenuto netto con il sistema americano;
  • il titolo di alcol solo in caso di aggiunta di aromi e preparati alcolici.

Sempre sull’etichetta del marchio o su un’altra separata:

  • se di importazione nome e indirizzo dell’importatore, con nome e indirizzo del fabbricante o imbottigliatore o spedizioniere estero;
  • nome e indirizzo dell’imbottigliatore e del distributore se di produzione locale e per conto terzi;
  • titolo alcolometrico se richiesto dalla legge dello Stato;
  • dichiarazione dell’eventuale presenza di FD&C Yellow n°5, estratto di cocciniglia e carminio, aspartame, di presenza di solfiti quando SO2 è uguale o maggiore a 10 ppm.

La dichiarazione allergeni è volontaria. Le diciture “low alcohol” o “reduced alcohol” possono essere usate quando il titolo è minore del 2,5% in volume; si può dichiarare “non-alcoholic” solo congiuntamente a “contains less than 0,5% alcohol by volume”; “alcohol-free” in assenza di alcol. La lingua è l’inglese (non sono richiesti ingredienti, lotto, data di scadenza e/o produzione).

Avvertenze per la salute

Si applicano a tutte le bevande con contenuto di alcol pari o superiore allo 0.5% in volume. Sull’etichetta con il marchio o sull’etichetta secondaria devono apparire le scritte di allarme legate al consumo per le donne in gravidanza, per la ridotta capacità di guida e di conduzione di macchinari e per il potenziale danno alla salute. Le scritte devono riportare il testo della norma.

Lo standard della birra

Si fa riferimento all’e-CFR, Titolo 27, Parte 25. Con la denominazione di birra si intende: birra, ale, porter, stout e ogni altra bevanda fermentata simile con contenuto di alcol uguale o maggiore a 0,5% in volume, prodotta da malto e sostitutivi. Quando il titolo è inferiore allo 0,5% vale la denominazione bevanda di cereali. Sono sostitutivi del malto solo riso, grano di ogni tipo, crusca, glucosio, zucchero, melassa. Si può aggiungere miele, frutta, succo di frutta, concentrato di frutta, piante aromatiche, spezie, altri ingredienti. Si possono aggiungere aromi e ingredienti in soluzione alcolica a condizione che il loro apporto non superi il 49% del titolo finale della birra. Quando però il titolo finale supera il 6% il dosaggio deve essere tale da non superare l’apporto dell’1,5%.

L’approvazione della “formula”

Il birraio, definito come persona/impresa che prepara e produce birra, prima di iniziare l’attività deve inviare al TTB la “formula” per l’approvazione quando previsto. Sono soggetti tutti i prodotti fermentati trattati con ogni processo, filtrazione o metodo non generalmente riconosciuto come tradizionale per beer, ale, porter, stout, lager, malt liquor. Sono metodi non tradizionali la rimozione di acqua; filtrazione per cambiare colore, gusto, carattere; separazione della birra nei differenti componenti; osmosi inversa; concentrazione; scambio di ioni. Sono metodi tradizionali la pastorizzazione; filtrazione; chiarificazione per centrifuga; lagering; aggiunta di CO2; blending. Sono soggetti i prodotti fermentati cui sono aggiunti aromi e ingredienti in soluzione alcolica; quelli con coloranti o aromi naturali e artificiali; quelli con aggiunta di frutta, succo e concentrato di frutta, erbe, spezie, miele, sciroppo d’acero e altri ingredienti; il sakè. La formula deve contenere la lista degli ingredienti e la quantità; la descrizione dettagliata di tutti i processi utilizzati; il titolo di alcol dopo fermentazione e sul finito. Se ci sono aromi va indicato il nome, numero e data di approvazione, nome e indirizzo del produttore, titolo alcolico, punto del processo dove si aggiungono. Con aromi o ingredienti in soluzione alcolica vanno esplicitate tutte le relazioni tra titolo iniziale, alcol aggiunto e titolo finale.

La birra light

La birra Light negli USA rappresenta circa il 50 % del mercato totale. Un alimento è light quando contiene -33% di calorie, o -50% di grassi, o -50% di sodio. Nel caso della birra la riduzione delle calorie si ottiene riducendo il contenuto di zuccheri e mantenendo quasi invariato il grado alcoolico ricorrendo alla fermentazione enzimatica delle destrine. L’etichetta (è il caso di Coors Light) riporta calorie, carboidrati, proteine, grassi.

La craft beer

La Brewers Association definisce il birraio artigianale come piccolo, indipendente e tradizionale. La sua produzione annua massima è di 6 milioni di barili, pari a 705 milioni di litri, circa il 3% delle vendite annuali US (si tenga presente che il micro birrificio italiano produce 1 milione di litri!); meno del 25% della birreria può essere controllata da un birraio non artigianale; il gusto deriva dagli ingredienti e dalla fermentazione senza aggiunta di aromi. L’impresa che produce sino ad un massimo di 2 milioni di barili beneficia di una riduzione dell’accisa federale sui primi 60.000 barili.

Bibliografia
  • “Industry Circular 2007-4” TTB, 11 Settembre 2007
  • “Importing Beverage Alcohol Products into the U.S.” dal sito web TTB.GOV
  • “Labeling and Formulation Approval” dal sito web TTB.GOV
  • “Electronic Code of Federal Regulations, Titolo 27, Parti 7, 16, 25”
  • “Beeradvocate Magazine” dal sito web
  • “Tabelle di Composizione degli Alimenti” INRAN
  • “Esportare negli Stati Uniti” Italy-America Chamber of Commerce Southeast
  • “Brewers Association” dal sito web