Norme e consigli per esportare il vino (e le bevande alcoliche) nella Federazione Russa.
Per potersi fare strada nella Federazione Russa (o Russia, come è più comunemente chiamata) i nostri produttori e imbottigliatori di vino devono attenersi al leggi non sempre chiare e talvolta soggette all’interpretazione dei funzionari preposti ai controlli doganali. L’avvocato Nicoletta Colombo e la dottoressa Giovanna Del Bene di Bugnion SpA, società specializzata nella consulenza in proprietà industriale e intellettuale, illustrano alcuni punti fermi per esportare nella Federazione Russa. La maggior parte delle norme, va precisato, non valgono solo per questo Paese, ma per tutti quelli facenti parte dell’Unione doganale comprensiva di Federazione Russa, Kazakistan e Bielorussia, Paesi dove vigono leggi armonizzate sull’import-export. Tali norme prevalgono su quelle nazionali. Dato il peso preponderante della Federazione Russa in seno all’Unione Doganale, le norme applicate nell’Unione sono, di fatto, quelle nazionali russe.
Una prima differenza rispetto agli scambi comunitari riguarda l’obbligatorietà della certificazione. Nel mercato UE, infatti, vige il mutuo riconoscimento e la certificazione obbligatoria (marcatura CE) è richiesta solo per determinate famiglie di prodotti pericolosi o associati a gravi rischi; nella Federazione Russa in base alla Legge 508/1992 sulla difesa dei diritti dei consumatori, la maggior parte dei prodotti destinati alla commercializzazione sui mercati interni deve essere certificata.
Il vino è nella lista dei prodotti d’importazione che richiedono certificazione, redatta dal Gost Standard (Ente di normazione e certificazione della Federazione Russa) e dal Comitato Nazionale Doganale (GTK). La certificazione GOST è vincolante ed indispensabile per introdurre vino, non solo nella Federazione Russa, ma sul territorio di tutta l’Unione Doganale.
L’etichetta
Tutti i prodotti alimentari importati nei Paesi aderenti all’Unione doganale devono essere etichettati in conformità al Regolamento 881, in vigore dal 1° luglio 2013. L’etichetta deve essere in cirillico e deve rispettare la normativa GOST R 51074:2003. Ci sono norme specifiche per l’etichettatura degli alcolici e dei vini in particolare.
Le prescrizioni minime sono: il grado alcolico espresso in percentuale per volume, la denominazione di vendita del prodotto (per esempio ‘vermut’), il tipo di vino (bianco, rosè o rosso), il Paese di origine, il nome e l’indirizzo del produttore (la denominazione del produttore è l’unica indicazione che può essere scritta in caratteri latini), il nome dell’imbottigliatore, la data dell’imbottigliamento o della registrazione per vini da collezione e champagne, il volume, il marchio del produttore o di chi commercializza (se esistente).
Devono poi essere riportati l’eventuale contenuto di zucchero, le condizioni di conservazione in magazzino (un’informazione non obbligatoria per l’Unione Europea), l’indicazione del nome degli aromi e delle spezie nel caso dei vini aromatizzati; l’anidride solforosa ed eventuali altri additivi. Per i vini Doc e invecchiati deve essere riportato anche l’anno della vendemmia.
Le bevande a base di vino o i cocktail con gradazione alcolica inferiore al 10% devono riportare la data di scadenza.
Dal 1° febbraio 2007, in Russia è in vigore il Decreto n. 770 del 15 dicembre 2006, che prevede l’obbligo di riportare l’avvertenza relativa ai danni causati da un eccessivo consumo di alcol e volta a specificare che per i minorenni e donne gravide vige il divieto di bere alcolici. Il testo del suddetto claim è definito dalle Autorità russe.
L’obbligo di etichettatura è esteso al vino importato sfuso e imbottigliato in loco da operatori locali. Nel caso in cui il vino sia imbottigliato nella Federazione Russa, è l’imbottigliatore locale ad occuparsi di questo aspetto ed è tenuto a riportare in etichetta anche Paese di origine, nome e sede del produttore.
Denominazione di origine
Le denominazioni di origine sono riconosciute, ma non in maniera automatica. Secondo la Legge della Federazione Russa No. 3.520-1 del 23 settembre 1992 sui marchi, marchi di servizio e denominazioni d’origine delle merci, la tutela giuridica delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine è riconosciuta, ma solo in seguito alla registrazione presso l’ufficio brevetti Rospatent. La situazione politico-economica in continua evoluzione e la complessità della legislazione locale in materia sono tali da consigliare sempre approfondimenti in loco tramite esperti su diversi aspetti operativi e normativi. Per esempio, il 21 dicembre 2012, la Federazione Russa ha notificato al WTO una bozza di Regolamento sul tema della sicurezza delle bevande alcoliche.
Il Regolamento stabilisce nuove definizioni dei prodotti alcolici, standard tecnici, norme sull’etichettatura, nuove certificazioni e procedure di notifica per la circolazione delle bevande alcoliche nel territorio russo. Una delle criticità riscontrate in tale bozza riguarda i vini IGP, in particolare quelli arricchiti con mosti concentrati (MC) e con mosti concentrati rettificati (MCR). La bozza prevede il divieto dell’uso di “mosto concentrato” e di “mosto concentrato rettificato” per la produzione del vino a indicazione geografica protetta.
Pertanto, i vini arricchiti con MC e MCR sarebbero declassati a vini da tavola, con conseguenze negative dal punto di vista dell’immagine. Un altro aspetto rilevante riguarda l’etichettatura del vino biologico. La definizione di prodotto biologico in Russia non sembra differire, sostanzialmente, dalla definizione codificata a livello UE; tuttavia sussistono ancora incertezze derivanti dalla complessità di coordinamento delle diverse previsioni normative in materia, che richiedono attenta valutazione da parte di esperti.