L’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio avvenuto circa un decennio or sono impone il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale a istituzioni e cittadini.
Nel 2006 in Cina il ministero del Commercio, l’Ufficio statale della proprietà intellettuale, l’Amministrazione statale per l’industria e il commercio e l’Amministrazione nazionale del diritto d’autore hanno elaborato ed emanato la normativa specifica: “Misure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale a eventi espositivi”, cui sono seguite disposizioni a carattere locale. Su questo tema l’ing. Giovanni De Sanctis, quando era responsabile dell’Ufficio per la tutela della proprietà intellettuale del ministero dello Sviluppo economico di Pechino, ha curato la guida “Strumenti per il rispetto dei Diritti di proprietà intellettuale in Cina negli eventi espositivi e non solo – Elementi di strategia aziendale 2.1”, giunta alla sua seconda edizione.
Purtroppo da fine luglio l’IPR Desk di Pechino è stato chiuso, ed è cessata l’assistenza in loco agli imprenditori italiani, su servizi di informazione e orientamento sul sistema cinese di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure nonché d’intervento a tutela e difesa dell’autentico Made in Italy. «Ma le Guide restano ancora valide – ci ha confermato Giovanni De Sanctis – anche se con i mesi perderanno la loro affidabilità, causa l’evoluzione della normativa e del mercato cinesi”.
Sulla piazza cinese, l’Italia, infatti, è al di sotto delle sue potenzialità, anche rispetto agli altri Paesi europei. Lo si riscontra nei dati statistici raccolti dall’IPR Desk nella sua attività di orientamento e monitoraggio presso gli eventi fieristici: il Made in Italy è presente solo in metà circa degli eventi espositivi organizzati.
Occorre però investire con perseveranza e determinazione su questo mercato che certo non è semplice, ma che può riservare grandi soddisfazioni a chi fa dell’eccellenza tecnologica, della creatività, della continua ricerca dell’innovazione, del gusto e dell’eleganza la propria missione.
Alcuni suggerimenti
Le fiere devono essere pianificate in anticipo e ci sono accorgimenti da adottare prima della partecipazione. È necessario che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale sia certo di aver messo in atto tutte le misure per tutelarsi e che possano essere fatte valere. È fondamentale identificare i diritti di proprietà intellettuale dell’impresa e tutelarli attraverso gli appositi strumenti disponibili quali brevetti modelli di utilità e disegni industriali nonché marchi d’impresa e diritti d’autore. I documenti di registrazione devono essere disponibili in loco, in copie multiple, legalizzati e in lingua cinese. Procedere privi di una corretta tutela porterebbe a rischi molto alti.
Si pensi, per esempio, al caso in cui un’azienda espositrice presente allo stesso evento in Cina abbia registrato in questo Paese un diritto di proprietà intellettuale, altrove di titolarità dell’azienda italiana. In tale circostanza, qualora decida di sporgere reclamo contro l’azienda italiana, la seconda si vedrà negata la possibilità di esporre a seguito di quanto deciso dall’Ufficio Reclamo, se presente, o dall’ente organizzatore. Non solo. Qualora l’azienda espositrice abbia provveduto alla registrazione dei propri titoli di proprietà intellettuale presso l’Agenzia Generale delle Dogane, i suoi uffici impedirebbero ai beni esteri di transitare attraverso la frontiera e l’azienda italiana dovrebbe rinunciare alla loro presenza nello stand.
Gli obblighi a carico degli espositori sono stringenti. Essi, infatti, sono tenuti a verificare lo status circa i loro diritti di proprietà intellettuale sui beni da esporre, nonché a consegnare all’ente organizzatore, trenta giorni prima dell’evento, la relativa documentazione.
Conoscere per prevenire
Considerando in particolare tempi e documenti necessari alla presentazione di un eventuale reclamo meglio essere preventivamente a conoscenza del regolamento fieristico.
È consigliabile affidarsi a un legale competente o a un agente esperto in materia che possa seguire la procedura specifica, accreditarlo tra le persone dell’impresa partecipanti all’evento espositivo, segnalandone così la sua eventuale presenza.
È utile conoscere l’ubicazione sia dell’Ufficio locale della proprietà intellettuale competente contattandolo preventivamente, sia dell’Ufficio doganale con cui è preferibile che il proprio consulente abbia buone relazioni professionali. È inoltre possibile comunicare in anticipo alle autorità il risultato della propria indagine chiedendo riscontri e conferme, ciò aiuterà a contrastare più efficacemente e tempestivamente la violazione dei diritti lesi.
Nella pianificazione degli eventi espositivi a cui partecipare si presti attenzione alla presenza o meno dell’Ufficio Reclamo o della rappresentanza del dipartimento locale per i diritti di proprietà intellettuale competente e si dia precedenza agli eventi che ne prevedano l’esistenza.
Bisogna poi previamente stabilire la strategia più opportuna, se presentare un reclamo durante l’evento espositivo o dopo, con un comportamento il più possibile discreto, affinché l’eventuale contraffattore non venga a conoscenza della futura azione.
A fronte delle numerose opportunità, ma altresì degli alti rischi che gli eventi espositivi racchiudono, è bene non farsi trovare impreparati accordandosi precedentemente con un notaio disposto a intervenire personalmente presso l’evento.
Accorgimenti durante l’evento espositivo
È buona norma accertare violazioni già a partire dal giorno di allestimento; visitare i padiglioni e gli stand delle imprese conosciute per passate violazioni o sospettate e ottenere il maggior numero di possibili informazioni: foto, opuscoli, biglietti da visita sono utili prove a supporto della successiva azione di tutela.
È necessario che chi rappresenta l’impresa durante l’evento sia perfettamente informato dei diritti di proprietà intellettuale che l’azienda ha tutelato in Cina, sia di quali informazioni rendere disponibili al pubblico, attraverso opuscoli e la presa visione dei prodotti, poiché tutto ciò che viene divulgato potrebbe servire per copie illegali. È dunque buona norma fornire informazioni e mostrare prodotti solo se strettamente necessario.
Utile anche la preventiva verifica dei siti web di aziende concorrenti, che potrebbe anche permettere di venire a conoscenza di casi di contraffazione.
Se necessario vietare foto e limitare l’accesso allo stand
Ci si accerti che i visitatori non siano autorizzati dal regolamento della fiera a fare fotografie ovvero non si permetta loro di farne.
In alcuni casi è opportuno limitare l’accesso allo stand ciò è facilitato dalla natura privata dello spazio espositivo, che ne lascia al titolare discrezionalità circa l’accesso. Importante è altresì assicurare la continua presenza all’evento per la sua intera durata, oltre che per ovvie ragioni, poiché risulta probabile la materiale occupazione dello stand da parte di terzi che, approfittando della circostanza, promozionano i propri prodotti spacciandosi finanche per referenti dell’azienda intestataria dello stesso.
Proteggere quanto merita di essere copiato
È bene indicare chiaramente che quanto esposto è realmente tutelato da strumenti di proprietà intellettuale in Cina, apponendo su insegne dello stand, su prodotti e materiale promozionale, i simboli internazionalmente riconosciuti e utilizzati a tale scopo e le corrispondenti versioni in lingua cinese. Quando si trasmette a terzi materiale, documentazione o anche solo informazioni a carattere tecnico-commerciale, è importante fare uso di accordi di confidenzialità per minimizzare il rischio di divulgazione e utilizzo, diretto o indiretto, per scopi diversi da quelli concordati, nonché comportamenti di concorrenza sleale. In ogni caso, dopo l’evento espositivo meglio dare continuità all’azione, rimanendo in contatto con l’ufficio locale competente e intraprendere indagini per verificare se il violatore ha cessato o meno l’attività illecita.
Il ruolo dell’Ufficio Reclamo
Fornisce un primo supporto di carattere legale per la tutela immediata.
Non di rado accade che alcune aziende approfittino illegalmente, oltre che delle creazioni di altre imprese, anche dei loro sforzi per la promozione. L’Ufficio Reclamo costituisce altresì l’anello di congiunzione tra gli espositori e i molteplici dipartimenti amministrativi incaricati della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Si tenga presente che le “Misure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale a eventi espositivi” prevedono una specifica responsabilità a carico dell’ente organizzatore. Per presentare un valido reclamo presso l’Ufficio Reclamo, sono necessari:
– documento identificativo del titolare dell’azienda oppure la licenza commerciale,
– attestazione dello status legale dei diritti di proprietà intellettuale di cui si intende lamentare la violazione;
– lettera di reclamo;
– eventuali beni sospettati di contraffazione e relativo materiale promozionale;
– versioni in lingua cinese dei documenti presentati.
In ragione della situazione di emergenza non è normalmente richiesta la notarizzazione né la legalizzazione dei documenti presentati, necessarie se verrà intrapresa un’azione legale. Nel caso in cui l’espositore straniero sia impossibilitato ad agire direttamente, il reclamo può essere presentato da persona che agisce per suo conto, che dovrà redigere formale lettera d’incarico per autorizzare alcune operazioni fondamentali per un’efficace tutela, quali lo svolgimento di indagini con raccolta di testimonianze e prove, la presentazione del reclamo o della richiesta, la delega di firma per inoltrare o modificare documenti, nonché la possibilità di definire la controversia in forma bonaria.
I Centri assistenza
Attraverso i Centri è possibile presentare denunce e reclami anche dall’estero per telefono, posta, via web o email. Ogni centro si pone quale unico referente; il servizio, completamente gratuito, offre risposte in tempi contenuti. Il personale possiede almeno un titolo universitario di primo livello, preferibilmente in giurisprudenza, e una buona conoscenza della normativa.
I centri ricevono denunce e reclami relativi a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e, qualora non siano anonimi, ne danno un primo riscontro entro sette giorni, sottopongono a un esame preliminare le denunce e i reclami e, se soddisfano i requisiti, li prendono in carico, li registrano, li classificano e li assegnano per l’applicazione delle relative norme, alle competenti agenzie locali. La gestione informatica dei casi evita anche la possibile duplicazione dei procedimenti di denuncia e reclamo, ottimizzandone la procedura e migliorando l’utilizzo delle risorse a essa dedicate.
Intrapresa la procedura presso il Centro, per rappresentare una violazione, non si potrà, contemporaneamente, avviare un’azione amministrativa o giudiziaria. Inoltre, il prosieguo del procedimento presso l’organismo competente avverrà solo attraverso detto centro, il che potrebbe risultare in alcuni casi svantaggioso. Per proteggere compiutamente i diritti, prima di presentare tali istanze al centro territoriale competente, si deve tener presente che possono essere presentate violazioni di: marchi; diritti d’autore; brevetti; segreti industriali; nuove varietà vegetali; loghi particolari (segni distintivi); altri diritti di proprietà intellettuale. I Centri di assistenza dividono i casi presentati dal medesimo titolare degli stessi oppure da persone fisiche o giuridiche terze in due categorie: denunce e reclami. Nel primo caso è necessario che si compili la scheda “Voglio presentare un reclamo”, inserendo sia i propri dati personali come reclamante (nome, indirizzo, numero di telefono e altri elementi di contatto) sia quelli del violatore (nome completo, indirizzo e numero di telefono). Nel secondo caso “Voglio presentare una denuncia”.
Paola Gallerini
È possibile scaricare la guida “Strumenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in Cina negli eventi espositivi e non solo” all’indirizzo internet http://www.uibm.gov.it/images/stories/Pubblicazioni_desk/Pechino/guida_2.1.pdf.