Il recente operato del legislatore nazionale ed europeo ha mirato ad aumentare la qualità e la trasparenza del prodotto e dei suoi controlli.
Premessa
Il processo di costituzione e consolidamento dell’unificazione comunitaria si è accompagnato a una giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ritenuto incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo di un prodotto alimentare. A tale principio hanno fatto eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine (Dop) e alle indicazioni di provenienza (Igp). Il legislatore nazionale invece ha tradizionalmente attribuito grande rilievo alla possibilità di definire una legislazione che consentisse di indicare l’origine nazionale della produzione agroalimentare, anche ponendosi potenzialmente in contrasto con la politica adottata dalla Comunità. L’annosa questione della qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, che ha fortemente risentito di questa dicotomia, sembra essere arrivata al punto di arrivo, attraverso due provvedimenti: la legge 14 gennaio 2013, n. 9, dal titolo “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013; e l’approvazione, nel corso del Comitato di gestione OCM unica – Ortofrutta e olio di oliva – del 6 febbraio 2013, di alcune importanti modifiche ai regolamenti (UE) n. 29/2012 e (CEE) n. 2568/91, rispettivamente per quanto concerne le norme di commercializzazione degli oli di oliva e i controlli nel settore. La legge Mongiello-Scarpa Il primo dei provvedimenti citati è la legge che ha come primi firmatari i senatori Mongiello e Scarpa. Il provvedimento di legge è strutturato in cinque capi. Il primo capo prevede norme sulla designazione e classificazione degli oli di oliva vergini, e precisa i caratteri e le modalità delle diciture concernenti la designazione di origine degli oli di oliva vergini, prevista dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, al fine di ottimizzare le condizioni di leggibilità ditali informazioni. Si tratta di informazioni che sono ritenute essenziali per la scelta dell’olio da parte del consumatore: l’indicazione dell’origine delle olive è il criterio primario per individuarne le caratteristiche qualitative, mentre a tal fine è di minor rilievo l’indicazione del luogo di lavorazione. Con la nuova legge la presenza in etichetta indicazioni non veritiere “che evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive” diventa reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine (articolo 517-quater del codice penale). Dal punto di vista analitico, oltre a rinforzare il ruolo dei test di verifica delle caratteristiche organolettiche effettuati dai comitati di assaggiatori riconosciuti ai sensi del relativo regolamento comunitario, la nuova legge si occupa del problema della presenza degli esteri degli acidi grassi. La materia è normata dal regolamento (CEE) n. 2568/91, il quale prevede che la somma dei metil esteri degli acidi grassi (MEAG) e degli etil esteri degli acidi grassi (EEAG) debba essere uguale o inferiore a 75 mg/kg o possa avere un valore compreso tra 75 mg/kg e 150 mg/kg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5. La presenza di metil esteri nell’olio di oliva, infatti, è legata all’azione di un enzima nell’ambito del normale processo di lavorazione delle olive e non costituisce un indizio di cattiva qualità dell’olio; diversamente, la presenza di un valore elevato di etil esteri è indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive. La relazione al provvedimento di legge sottolinea che nell’ambito di una produzione artigianale o a regola d’arte di olio extravergine di oliva, posta in essere rispettando le buone pratiche di raccolta e di estrazione dell’olio, la sommatoria degli alchil esteri non supera i 25/30 mg/kg. I limiti fissati a livello comunitario per la presenza di alchil esteri negli oli extravergini risultano, dunque, troppo elevati e rischiano di incentivare la messa in commercio di oli di scarsa qualità, anche se miscelati ad oli di migliore fattura, o di legalizzare vere e proprie frodi ai danni dei consumatori, poste in essere adottando pratiche finalizzate a deodorare gli oli con caratteristiche organolettiche non adeguate. Non essendo possibile, almeno allo stato della normativa comunitaria, adottare limiti diversi da quelli previsti dal regolamento CEE, la nuova legge prevede che, al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell’ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all’Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un’apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il secondo capo tratta delle norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore, attraverso:
✓ il divieto di pratiche commerciali ingannevoli (per esempio, la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva);
✓ il divieto dell’uso di marchi commerciali illeciti (non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini);
✓ l’indicazione del termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche (in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data);
✓ ponendo l’obbligo per gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, di possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Il capo terzo fissa le norme sul funzionamento del mercato e sulla concorrenza. Il quarto capo detta le norme per il contrasto delle frodi. Anche allo scopo di indurre le società che operano nell’ambito della filiera a rendere più rigorosi i controlli sulle attività svolte, per conto delle stesse, da parte di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione, viene estesa all’ente la responsabilità per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Il capo quinto stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nella proposta originale era prevista una norma relativamente alla fissazione di incentivi speciali per gli oli non alimentari impiegati a uso energetico, norma che è decaduta durante la discussione.
Le modifiche proposte dal Comitato di gestione OCM
Le modifiche ai regolamenti comunitari propose dal Comitato di gestione OCM (Organizzazione dei Mercati Comuni) potrebbero, almeno in parte, superare le discrasie che molti hanno individuato tra la normativa comunitaria e quella italiana. Il ministro delle Politiche agricole e forestali ha dichiarato: «Con l’approvazione da parte del Comitato di gestione OCM unica delle modifiche ai regolamenti europei per l’olio d’oliva, è stato compiuto un passo importante per la razionalizzazione e il rilancio di questo settore, ma anche per la tutela degli operatori e dei consumatori. Si tratta di un passaggio fondamentale, da noi fortemente voluto e lungamente atteso che è destinato ad assicurare maggiore trasparenza nella fase di commercializzazione degli oli di oliva e a valorizzare il prodotto italiano di qualità. Le modifiche decise ieri, infatti, metteranno finalmente il consumatore nelle condizioni di poter verificare con estrema facilità alcune informazioni fondamentali sulla qualità del prodotto, come la categoria commerciale e, soprattutto, l’origine». Ricordiamo che il Comitato ha funzione indicativa e che le modifiche dovranno essere sottoposte ad altri organismi comunitari, prima della definitiva adozione (prevista per il prossimo aprile) e della entrata in vigore, prevista al 1° gennaio 2014.
Vincenzo Riganti