Accise, bevande alcoliche e vendite online

Le vendite a distanza di merci hanno subito negli ultimi anni un notevole incremento grazie allo sviluppo delle tecnologie di comunicazione, e, in particolare, dallo sviluppo della rete internet e delle sue applicazioni. Moltissime aziende, parallelamente all’attività di vendita attraverso i normali canali commerciali, operano ormai con “negozi virtuali”, e l’attività di e-commerce, in virtù della sua economicità, velocità e capillarità, sembra sempre più destinata ad aumentare. Tale tipologia di vendita, rivolta essenzialmente verso i privati consumatori, incontra ancora qualche difficoltà nel settore dei prodotti sottoposti al regime delle accise e tali difficoltà sono dovute soprattutto alle incombenze di carattere burocratico che disciplinano il particolare settore. Prima di approfondire l’aspetto relativo al regime delle accise e alle sue criticità applicative occorre far chiarezza sul tema ”commercio elettronico”, “vendita a distanza” e di come queste particolari tipologie di cessione vengano inquadrate anche ai fini IVA.

Il commercio elettronico indiretto

In generale, pur non se non ancora definite giuridicamente in modo chiaro, tali tipologie di transazioni a scopo di lucro potrebbero essere descritte come “l’utilizzo della rete internet a supporto di una transazione commerciale che si realizza elettronicamente”. Tale impego può essere totale o parziale nel senso che inizia e si conclude in rete, ad esempio per usufruire di un particolare servizio, ovvero, attraverso la rete avviene la stipula di un contratto fra le parti che si perfezionerà successivamente con la consegna di un bene materiale. Questa particolare tipologia di commercio quindi può essere distinta in due macrocategorie: commercio diretto o indiretto. Il primo (diretto o online) riguarda lo scambio di beni virtuali e di servizi, quali utilizzo di siti web in abbonamento, cessione di software, di musica, di film, di libri o accesso anche a particolari banche dati. Il secondo tipo, indiretto o offline, è quello che più si adatterebbe al settore delle accise, trattando di quelle transazioni in cui le parti (cedente e cessionario) utilizzano la rete internet per stipulare un contratto di vendita ed effettuare eventuali pagamenti ma in cui la consegna delbene (esempio: un libro) avviene successivamente con una spedizione attraverso canali tradizionali non virtuali (vettore, posta ecc.). In pratica tale modalità di vendita è un “business to consumer (B2C)” che segue la disciplina ai fini IVA delle cosiddette “vendite a domicilio” o “vendite per corrispondenza” in cui non si realizza un contatto diretto fra il cedente o un suo rappresentate e il cessionario. Tipicamente la vendita nasce a seguito di una consultazione da parte del compratore (cessionario), residente in uno stato membro UE o extra UE diverso dal venditore, di una vetrina su un sito web in cui colui che vende (cedente) espone i suoi prodotti suddividendoli per categorie e caratteristiche merceologiche diverse. Naturalmente sul sito sono indicati oltre al prezzo dei beni posti in vendita, anche le modalità ed i tempi di consegna, il costo del trasporto e le modalità di pagamento. In genere il compratore scelti i prodotti, per tipo e quantità, riempie il suo “carrello” virtuale e conferma l’ordine per via elettronica scegliendo le varie forme di pagamento che possono essere carte di credito, al vettore che consegna ecc. Al fine della corretta applicazione dell’IVA, a questo punto è molto importante stabilire dove e come viene a realizzarsila cessione. Ossia, se deve ritenersi realizzata nel paese in cui è residente il venditore (cedente) e quindi se al valore del bene debba essere applicata l’IVA nel Paese di partenza o viceversa, nel Paese di destinazione in cui realmente avviene l’immissione in consumo. Ai fini dell’applicazione dell’IVA nel commercio elettronico indiretto, la cessione viene assimilata e quindi a essa va applicata la normativa italiana, europea o internazionale, vigente in materia di vendite per corrispondenza. Relativamente alle vendite per corrispondenza, la normativa italiana in materia di IVA prescrive che, sulle cessioni di beni da parte di un venditore italiano (soggetto Iva italiano) a un privato consumatore residente in altro Stato membro dell’Ue, deve essere applicata l’Iva in Italia se l’ammontare delle cessioni effettuate nell’altro Stato membro non ha superato, nell’anno solare precedente, né supera in quello in corso, la soglia di 100.000 euro, ovvero la soglia dell’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito dallo Stato di destinazione dei beni. La norma di riferimento, afferente all’IVA, per le vendite per corrispondenza è il DL 331/1993 e, in particolare, per le cessioni intracomunitarie, occorre fare riferimento all’art.41, lettera b) che così recita: “costituiscono cessioni non imponibili ….b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa…”.

E allora le accise?

Per quanto sopra riportato emerge che la vendita a distanza, utilizzando per esempio internet, di prodotti sottoposti al regime delle accise, quali vino, distillati, vini liquorosi, birra da un produttore a privato acquirente comunitario non è possibile adottando le modalità “normalmente” utilizzate per la vendita a distanza di qualsiasi altro bene ma occorre, in applicazione della direttiva 118/2008, e delle norme di recepimento nazionali, seguire particolari procedure. La regola generale (dir. 118/2008) che impedisce o quanto meno rende difficoltoso il mercato della vendita a distanza nel particolare settore è che i prodotti sono sottoposti ad accisa nel paese di destinazione. Occorre chiarire che per quanto attiene al regime delle accise esistono tipicamente due modalità di transazione, quelle che riguardano le merci in sospensione di accisa e quelli ad accisa assolta (tralasciamo le transazioni di prodotti in esenzione di accisa o destinate ad usi particolari). Nel caso di spedizioni ad accisa sospesa non può essere effettuata una transazione verso un privato, ma il destinatario deve ricoprire una delle figure professionali previste dalla Dir. 110/2008 e dal Testo Unico Accise. Tali figure professionali sono “depositario autorizzato”, “destinatario registrato” o “destinatario registrato temporaneo”. Per quanto attiene ad un privato consumatore l’unica figura rivestibile può essere quella “destinatario registrato temporaneo” che, in sostanza, permette di ricevere, in un periodo temporale stabilito, da un solo fornitore, quantitativi prestabiliti di prodotti sottoposti ad accisa, previa prestazione di garanzie o pagamento anticipato delle accise. La dir. 110/2008, all’art.36 intema di vendita a distanza ha dettato alcune regole che sono state recepite a livello nazionale dall’art. 10 bis del TUA 504/95, tali regole prevedono che:

“1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un’attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione. Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

2. Nel caso di cui al paragrafo1, l’accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell’esigibilità.”

3. Il debitore dell’accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore.Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.

4. Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:

a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell’accisa presso l’ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;

b) pagare l’accisa presso l’ufficio di cui alla lettera a) dopo l’arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;

c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.

Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.

5. Nel caso di cui al paragrafo1, l’accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest’ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da1 a5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione”.

Per quanto sopra è evidente che stante i costi dovuti anche alla gestione delle accise, la vendita a distanza di piccoli quantitativi di prodotto, tipici dell’e-commerce, diventa antieconomico e di difficile attuazione.

Per cui, quelle caratteristiche che decretano il successo delle vendite a distanza, specie via internet, vengono intaccate. Velocità, capillarità e soprattutto economicità sembrano allo stato attuale non sposarsi con il regime delle accise, che, per motivi non solo di interesse nazionale di ogni singolo Stato membro, prevede invece procedure di controllo precise, rigorose e conseguentemente poco dinamiche, quasi antitetiche alle nuove forme di mercato.