Acqua minerale naturale e acqua in bottiglia per il Giappone

L’intero export italiano di acqua minerale nel 2016 vale 296 milioni di euro; di questi solo 9 milioni vanno in Giappone. Gli EU28 insieme esportano acqua in Giappone per 99 milioni di euro; la Francia da sola 80 milioni.

L’acqua in bottiglia è entrata nel mercato giapponese negli anni 70, inizialmente come prodotto di nicchia per i consumi di fascia alta, per poi essere diffusamente percepita come prodotto superiore all’acqua del rubinetto. Il segmento dell’acqua in bottiglia offre diverse scelte, che includono acqua minerale, acqua di sorgente, aromatizzata, functional water (ossia con aggiunta di integratori). Nonostante l’ampia scelta, la vendita di acqua minerale è molto più alta di tutti gli altri segmenti; anche la normativa igienica la disciplina separatamente.

Il mercato giapponese ha visto una crescita misurabile solo negli ultimi 20 anni e ancora ha spazio per crescere; il consumo pro capite è stato di 19,8 litri nel 2010 rispetto agli oltre 100 degli altri paesi sviluppati come gli US, Germania, Francia e Italia. La previsione record per il 2014 è di 3.216.000 ton, di cui 343.000 importate. La produzione nazionale è in crescita, mentre calano le importazioni.

Norme e controlli per gli alimenti e per le importazioni in Giappone

La sicurezza alimentare fa capo al Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) e al Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). Le norme fondamentali sono la Food Safety Basic Law del 2003 e la Food Sanitation Law del 1947, ultima revisione 2009.

Il Japan External Trade Organisation JETRO è un ente semigovernativo che si occupa del commercio e degli investimenti. Sul suo sito, alla voce Standards and Regulations, fornisce informazioni sulle procedure per importazione, periodi di quarantena, prescrizioni tecniche, leggi e ordinanze; è disponibile la raccolta Specifications and Standards for Food, Food Additives under the Food Sanitation Act (Abstract) 2010.

Altrettanto importante è la pubblicazione del nostro Istituto Superiore di Sanità “Rapporto 09/27 Esportare alimenti in Giappone: enti e norme di riferimento”.

Documenti, certificati e procedure di importazione

La legge giapponese individua nell’importatore il garante della conformità degli alimenti importati.

<Food Sanitation Inspection> l’importatore presenta prima dell’arrivo del carico l’Import Notification a una delle stazioni di quarantena degli alimenti Quarantine Stations del MHLW, che sono situate presso i porti e gli aeroporti, per consentire all’autorità di prepararsi all’esame dei documenti e all’ispezione ai fini della conformità con la Food Sanitation Law. Se si tratta della prima importazione l’importatore deve allegare anche:

  • la dichiarazione di conformità dell’alimento alle norme del paese esportatore;
  • la lista degli ingredienti;
  • la descrizione del processo produttivo;
  • una campionatura dell’alimento;
  • i risultati delle analisi di conformità allo standard fatte da un laboratorio estero riconosciuto da MHLW.

<Customs> sono richiesti:

  • la fattura (Invoice), che riporta compratore, venditore, paese di origine, prezzo, descrizione dettagliata dei beni e quantità;
  • il Certificato di Origine, a supporto delle dichiarazioni tariffarie, varia a seconda dei trattati commerciali con il paese esportatore;
  • la Dichiarazione doganale (Documento Amministrativo Unico DAU) di esportazione definitiva da UE;
  • i documenti di trasporto (bill of lading, packing list, insurance policy). L’importatore compila il certificato di registrazione (notification form) presso il Customs dell’area doganale dove il carico è arrivato ed è custodito; può essere decisa l’ispezione sanitaria; se è tutto regolare viene restituito il notification form, che costituisce il permesso di importazione. Prima dell’immissione nell’area doganale è necessaria una notifica agli uffici fiscali; per lo sdoganamento è richiesto il pagamento dei dazi e delle tasse nazionali e locali di consumo.

Accordi commerciali, dazi e tasse

Il Giappone è membro del WTO dal 1 gennaio 1995. Nel luglio 2012 è terminato lo studio di fattibilità per un trattato di libero commercio EU-Japan. Le negoziazioni sono iniziate il 25 marzo 2013; il summit più recente è dell’aprile 2017, con l’obiettivo di raggiungere l’accordo entro il 2017. è in corso anche la possibile adesione al TPP (Trans Pacific Partnership). Attualmente l’acqua italiana paga il dazio dei MFN. Il dazio è calcolato sul valore CIF, che comprende il costo del bene, l’assicurazione e il trasporto sino alla dogana di arrivo. Si paga poi una Consumption Tax CST, pari all’8% della somma (CIF + dazio). Non ci sono quote o altre limitazioni all’importazione.

L’etichetta
Valgono le prescrizioni del Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods CODEX STAN 1-1985: le diciture devono essere in lingua giapponese. Sono obbligatori: nome e tipo del prodotto; ingredienti; additivi con nome e categoria; allergeni (di cui è fornito l’elenco); contenuto in volume; data di scadenza o termine minimo di conservazione; istruzioni di conservazione; paese di origine; nome e indirizzo del responsabile dell’etichettatura (fabbricante, confezionatore, importatore o distributore); simboli di identificazione del contenitore per la raccolta differenziata. Si aggiungono le prescrizioni specifiche del CODEX STAN 108-1981 per le Natural Mineral Waters:

1 Nome del prodotto

  • natural mineral water”;
  • segue la denominazione secondo lo standard in relazione al contenuto di CO2. Si possono usare in aggiunta anche i termini still o sparkling

2 Nome e indirizzo della sorgente

3 Ulteriori requisiti

  • va riportata la composizione chimica analitica che caratterizza l’acqua;
  • se il contenuto di fluoruro è sopra 1 mg/l va posta la scritta “contains fluoride”; se è sopra 1,5 mg/l “The product is not suitable for infants and children under the age of seven years”;
  • vanno dichiarati i trattamenti previsti nello standard al 3.1.1

4 Divieti

  • non sono ammessi claim di proprietà medicinali; i claim salutistici sono consentiti solo se veri e non ingannevoli;
  • il nome della località, villaggio o posto specifico non può far parte del nome commerciale, a meno che l’acqua non sia raccolta nel luogo indicato dal nome commerciale;
  • è proibita ogni frase o immagine che può confondere il consumatore.

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