Vino per il Giappone

Il Giappone, con 126 milioni di abitanti nel 2011 e il PIL pro capite di 45.920 $, è un mercato in rapida crescita per il vino, con scarsa produzione interna. Numerosi sono i Paesi che vi esportano e l’Italia è al secondo posto. Una barriera all’importazione è rappresentata dai dazi, mentre le condizioni merceologiche e sanitarie non sono particolarmente limitative.

Flasche, Korken, ganz, ganze, eine, Ettikett, einzeln, detail, Grün, Wein, liegend, voll, Genuss, geschlossen, getränk, Glas, hintergrund, horizontal, braun, Kork, luxus, Oben, qualität, qualitätswein, Reflexion, Rot, rotwein, Alkohol, rund, rundungen, schön, ausschnitt, schöne, seitlich, stilleben, trinken, ungeöffnet, verlauf, verschlossen, Verschluss, volle, Glasflasche, vorn, vorne, weiß, Weinflasche, zu, Flaschenhals, Flaschenkopf, Buntglas

Secondo i dati di “I numeri del vino” nel 2013 l’Italia ha esportato nel mondo 2 miliardi di litri di vino, per il valore di 5 miliardi di euro. Superata solo dalla Francia che ha esportato per il valore di 7,75 miliardi di euro, con un volume di 1,45 miliardi di litri, quindi a prezzo unitario più elevato. Tra i paesi esportatori seguono nell’ordine Spagna, Cile e Australia. Il Regno Unito ha la bilancia commerciale con il massimo di saldo negativo, seguito da Stati Uniti, Germania, Canada e Giappone. Il Giappone ha importato in totale 273 milioni di litri, per il valore di 1,184 miliardi di euro, in assenza di esportazioni. Il Giappone è anche produttore di vino, in alcune regioni come Yamanashi, tutto destinato al consumo interno, a coprire circa un terzo dei consumi. In realtà il vino nazionale si divide in tre categorie: kokunaisan, da uve nazionali; kokusan, da ingredienti importati e solo fermentato in loco; yunyu, da vino importato e imbottigliato in loco. Il primo tipo è decisamente minoritario, per le condizioni climatiche e ambientali sfavorevoli; le varietà coltivate sono l’Old World Cabernet Sauvignon e Merlot, assieme al Koshu che è autoctono.

Secondo i dati di “EU-Japan Centre” nel 2011 il Giappone ha importato 144 milioni di litri di vino in bottiglia, con il 35% dalla Francia, il 20% dall’Italia, pari a 28 milioni di litri, il 17% dal Cile, l’11% dalla Spagna. I consumi sono in rapida crescita.

Leggi e regolamenti per le importazioni in Giappone

Le importazioni delle bevande alcoliche, tra cui rientra il vino, sono soggette al Food Sanitation Act, Liquor Tax Act e Customs Act. In particolare:

  • Food Sanitation Act: in applicazione dello “Standards and Criteria for Food and Additives” del Ministry of Health, Labour and Welfare e lo Standard per i residui di pesticidi, di additivi per i mangimi e di medicine per animali, le bevande alcoliche sono soggette a controllo igienico per verificare la conformità di materie prime ed additivi, residui, micotossine, ecc… è opportuno che i vini siano controllati anche alla produzione, prima della spedizione. Non è in atto il controllo obbligatorio di ogni lotto di importazione, come invece avviene per gli alimenti ad alto rischio;
  • Liquor Tax Act: si definiscono bevande alcoliche quelle a contenuto di alcol ≥ 1; quando contengono meno dell’1 sono definite soft drinks. Importazione e commercio all’ingrosso sono soggetti a licenza. Si applica la Liquor Tax, che è un dazio ulteriore e dipende dal tipo e contenuto alcolico della bevanda.

Documenti, certificati e procedure di importazione

Food Sanitation Inspection

L’importatore compila la domanda di ispezione presso le Quarantine Stations del Ministry of Health, Labour and Welfare. L’ispezione viene effettuata all’interno dell’area doganale quando si ritiene necessario controllare gli standard o la sicurezza alimentare come atto iniziale della procedura. Se l’esito è regolare viene restituito il certificato di registrazione (notification form) che il richiedente ha compilato assieme alla dichiarazione di importazione presso il Customs.

Customs

L’importatore compila la dichiarazione di importazione presso il Customs dell’area doganale dove il carico è custodito. Se richiesto viene fatta l’ispezione sanitaria e dopo il pagamento dei dazi e delle tasse nazionali e locali di consumo viene rilasciato il permesso di importazione. Prima dell’immissione nell’area doganale è necessaria una notifica agli uffici fiscali. Il processo di importazione è in sintesi il seguente: consultazione preliminare con il Quarantine Department, arrivo del carico, dichiarazione di importazione, ispezione sanitaria, rilascio del certificato di registrazione, sdoganamento. Le Quarantine Stations richiedono: notification form; dichiarazione degli ingredienti; dichiarazione del processo produttivo; certificato di analisi rilasciato dal laboratorio designato se esiste una precedente registrazione di importazione. I Customs richiedono: dichiarazione di importazione; invoice; packing list; bill of lading o air way bill; 2 copie dell’etichetta come notificata ai sensi del Liquor Business Association Act; copia della licenza dell’importatore. Prima di effettuare l’importazione di un nuovo prodotto, il Quarantine Department richiede una consultazione preliminare. Ossia l’importatore deve consegnare un campione del prodotto, con tutti i certificati che ne attestano la rispondenza allo standard e alle prescrizioni giapponesi, la formula, gli ingredienti, il processo. Il campione viene analizzato. In alternativa si può far fare l’analisi nel paese di origine presso un laboratorio accreditato dall’autorità giapponese.

Accordi commerciali, dazi e tasse

Il Giappone è membro del WTO dal 1 gennaio 1995. Nel luglio 2012 è terminato lo studio di fattibilità per un trattato di libero commercio EU-Japan. Le negoziazioni sono iniziate il 25 marzo 2013; il summit più recente è dell’ottobre 2015, con l’obiettivo di raggiungere l’accordo entro il 2015. E’ in corso anche la possibile adesione al TPP (Trans Pacific Partnership). I dazi (Tariff e Liquor Tax) variano secondo il tipo di prodotto e il paese di esportazione. Si aggiunge poi una Tassa di Consumo, pari all’ 8% della somma (CIF + dazi). Il valore CIF comprende costo del bene, assicurazione e trasporto sino alla dogana di arrivo. Non ci sono quote o altre limitazioni all’importazione.

Lo standard del vino

(dal Liquor Tax Act) La denominazione vino comprende il vino d’uva e quello di altri frutti:

  • ottenuto per fermentazione da frutta o frutta ed acqua, con alcol < 20% v/v;
  • successivamente aggiunto di zuccheri (saccarosio, glucosio o fruttosio sino al contenuto di zucchero nella frutta), con alcol < 15% v/v;
  • ulteriormente fermentato dopo aggiunta di zuccheri (a dare il tipo sparkling);
  • addizionato di brandy o spiriti sino al 10% dell’alcol totale, di zuccheri, di succhi aromatici.

La denominazione vino dolce/fortificato si applica quando:

  • il vino è prodotto con zucchero e/o alcol sopra le soglie definite, o con coloranti;
  • il vino è aggiunto di estratti vegetali o sostanze medicinali (non sono consentiti i trucioli di quercia).

Sono consentiti gli additivi: acidificanti (malico, tartarico e tartrati); antiossidanti (SO2, Kmetabisolfito, ascorbico e ascorbato); correttori di acidità (carbonati); coadiuvanti di fermentazione (lievito inattivato, estratto di lievito, (NH4)2HPO4, MgSO4, tiamina-HCl, folato, Ca-pantotenato, niacina, biotina); enzimi (pectinasi, emicellulasi, ureasi); O2, CO2 e N2; conservanti (sorbico e sorbato). È consentito l’uso di alginati, bentonite, SiO2, caseinati, gomma arabica, bianco d’uovo, gelatina, collagene, tannini, carboni attivi, resine a scambio ionico. Gli imballaggi in legno vanno trattati e marchiati secondo la normativa ISPM-15FAO.

 

L’etichetta
L’etichetta deve rispondere alle prescrizioni di numerose leggi e regolamenti, tra cui le principali sono il Food Sanitation Act, il Liquor Tax Act e il Liquor Business Association Act. Le diciture devono essere in lingua giapponese. Sono obbligatori: nome e tipo del prodotto; ingredienti; additivi con nome e categoria; allergeni (di cui è fornito l’elenco); alcol % v/v; contenuto in volume; data di scadenza solo se associata a condizioni di conservazione particolari; istruzioni di conservazione; paese di origine; nome e indirizzo dell’importatore; scritta che “è proibito il consumo di alcol da parte dei minori”; simboli di identificazione del contenitore per la raccolta differenziata. Sono facoltativi: indicazione dell’annata se la frazione relativa supera il 75%; origine dell’uva se al 100%; varietà se sopra il 75%; riferimenti a crio estrazione, noble rot; scritte salutistiche sul consumo in gravidanza e allattamento. Per la produzione interna l’impiego di vino sfuso, di mosto concentrato o di uve di importazione va dichiarato in etichetta. Le indicazioni geografiche estere sono protette. Alcuni governi locali hanno una propria regolamentazione per le indicazioni geografiche domestiche, in assenza di norme nazionali. L’utilizzo del termine organic deve rispondere alle norme del Codex Alimentarius.

Bibliografia

  • I numeri del vino, sito web, 13 luglio 2014
  • “The Wine Market in Japan” EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, luglio 2014
  • “Guidebook for Export to Japan” Japan External Trade Organization JETRO, marzo 2011
  • “International Affairs Resources for Japan” U.S. Department of Treasury, IAD, dal sito web TTB.GOV
  •  “Trade Japan” European Commission, sito web
  •  “Japanese Wine Regulatory Sistem” National Research Institute of Brewing, Japan
  • “Giappone Schede Export” Sportello informativo delle Camere di Commercio Italiane, sito web
  • “Japan Gain Report JA 5505” USDA Foreign Agricultural Service, 01/05/2015