Valutazione dei rischi sulle macchine utilizzate in azienda

Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro deve analizzare tutti i rischi a cui sono esposti i propri lavoratori tramite una specifica valutazione dei rischi. Tra questi, devono essere considerati anche i rischi correlati all’uso delle attrezzature di lavoro. Nel presente articolo evidenziamo le procedure che il datore di lavoro deve adottare nei diversi casi possibili.

A magnet with zig zag lines showing attraction on a chalk board
A magnet with zig zag lines showing attraction on a chalk board

L’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Quindi, le attrezzature devono essere marcate CE ed essere realmente conformi ai requisiti di sicurezza delle direttive applicabili. Come evidenziato anche in precedenti articoli non è infatti sempre vero che una macchina marcata CE sia effettivamente conforme alle direttive ad essa applicabili. Rimane una responsabilità del datore di lavoro che deve garantire questo aspetto tramite una buona (in taluni casi sarebbe preferibile anche approfondita) conoscenza della Direttiva Macchine 2006/42/CE (la principale tra le direttive applicabili alle attrezzature di lavoro).

Invece, per le attrezzature di lavoro per le quali non esistono direttive di prodotto specifiche, non esistono disposizioni legislative di recepimento o che sono state messe in servizio prima della data di entrata in vigore della direttiva di riferimento (in Italia, per la Direttiva Macchine, è il 21 settembre 1996), il datore di lavoro deve garantire che tali attrezzature siano conformi ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In aggiunta, per entrambe le categorie di macchine, il datore di lavoro è tenuto a verificare che siano applicate le disposizioni tecniche e organizzative riportate in Allegato VI (art. 71, comma 3). Queste ultime, solitamente verificate per le macchine marcate CE, potrebbero non esserlo per le macchine datate, dunque prive di marcatura CE.

In accordo a quanto richiesto dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro è tenuto, dunque, a verificare l’effettiva conformità delle attrezzature utilizzate in azienda alla legislazione vigente e, solo successivamente, metterle a disposizione dei lavoratori.

Quelli riportati sopra sono gli obblighi del datore di lavoro limitatamente alle attrezzature di lavoro. Per quanto riguarda gli obblighi più generali richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’art. 28 richiede che il datore di lavoro effettui una valutazione dei rischi aziendali che, anche nella scelta delle attrezzature, copra tutti i possibili rischi a cui sono esposti i lavoratori. Quindi, nella valutazione dei rischi, devono essere analizzati anche i rischi correlati all’uso delle attrezzature (il termine uso è qui utilizzato nella accezione più generale comprendendo non solo l’uso in senso stretto, ma anche la manutenzione, regolazione, pulizia, ecc.). Pertanto, sebbene non sia espressamente richiesta una valutazione dei rischi sulle attrezzature di lavoro, considerando quanto richiesto dall’art. 28 e gli obblighi del datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, risulta necessaria una valutazione dei rischi sulle stesse attrezzature, principalmente per giustificare la conformità di un’attrezzatura di lavoro alla legislazione di riferimento (recepimenti nazionali delle direttive comunitarie di prodotto per le macchine marcate CE e Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le macchine prive di marcatura CE, perché messe in servizio prima della data di entrata in vigore delle direttive di riferimento).

Come effettuare la valutazione dei rischi sulle macchine

La valutazione dei rischi ha principalmente due scopi: dimostrare la conformità delle attrezzature di lavoro alla legislazione di riferimento e mettere in sicurezza le attrezzature di lavoro che risultassero non conformi.

Il punto da cui partire per effettuare la valutazione dei rischi è tener ben presente gli interventi previsti dal personale operativo sulla macchina, durante tutte le fasi di utilizzo previste (utilizzo in senso stretto ma anche, come ricordato sopra, manutenzione, pulizia, regolazione, ecc.). Infatti, la valutazione dei rischi deve essere in grado di dimostrare come il datore di lavoro ha affrontato il problema legato ai rischi presenti in azienda (e quindi specificatamente sulle attrezzature di lavoro), passando da una loro riduzione a una loro eventuale eliminazione. Di fatto, nella valutazione dei rischi il datore di lavoro analizza le diverse attività lavorative previste nella propria azienda, evidenzia i pericoli presenti e specifica le misure di protezione attuate o da intraprendere al fine di ridurre il rischio correlato alle diverse situazioni pericolose e quindi esporre i lavoratori al solo rischio residuo. Questo procedimento deve essere applicato anche alla valutazione dei rischi che deve essere attuata sulle attrezzature di lavoro.

Per capire come effettuare tale valutazione è possibile rifarsi alla normativa tecnica armonizzata alla Direttiva Macchine 2006/42/CE: nello specifico la norma di riferimento è la UNI EN ISO 12100: 2010. Questa norma fornisce i principi generali di valutazione dei rischi e loro successiva riduzione durante il processo di progettazione e realizzazione di una macchina. I principi forniti dalla norma sono assolutamente generali e possono essere facilmente applicati anche da un datore di lavoro che voglia ridurre i rischi legati all’uso delle attrezzature di lavoro nella propria azienda.

I punti salienti della procedura proposta dalla norma UNI EN ISO 12100: 2010 sono i seguenti:

  • identificazione di tutti i possibili pericoli correlati alle diverse attività eseguite sulla macchina;
  • identificazione delle situazioni pericolose (si parla di situazione pericolosa quando uno o più operatori sono esposti ad uno o più pericoli) sulla macchina;
  • stima dei rischi (adottando una delle metodologie di analisi descritte anche nella norma UNI ISO/TR 14121-2: 2013);
  • valutazione dei rischi, per valutare se il rischio è sufficientemente basso o può essere ulteriormente ridotto con opportune misure di protezione;
  • applicazione delle misure di protezione necessarie a ridurre il rischio il più possibile portandolo ad un rischio residuo;
  • indicazione del rischio residuo nelle procedure operative aziendali legate all’uso della macchina e inserimento di tali rischi residui nell’attività formativa prevista.

Quanto appena visto è applicabile sia nel caso di macchine marcate CE sia nel caso di attrezzature di lavoro “vecchie” e dunque prive di marcatura CE; ciò che cambiano sono i riferimenti tecnici.

Qualora la macchina sia marcata CE, è necessario che il datore di lavoro abbia, come accennato all’inizio, una minima infarinatura relativamente ai contenuti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Infatti, la valutazione dei rischi deve dimostrare come la macchina sia effettivamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine (in accordo dunque a quanto richiesto dall’art. 70, comma 1) mettendo in risalto, specificatamente, quelle che potrebbero essere non conformità evidenti. Infatti, il datore di lavoro, pur mettendo a disposizione dei lavoratori macchine marcate CE e, dunque, con presunzione di conformità, non può ritenere di non considerare vizi evidenti e immediatamente percepibili che dovessero sussistere sulla macchina. Del resto, come evidenziato all’inizio di questo articolo, le macchine devono rispondere alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto e non è sufficiente che siano semplicemente marcate CE.

Nel caso di macchine prive di marcatura CE perché messe in servizio prima del 21/09/1996 (almeno per quanto concerne la Direttiva Macchine), la valutazione deve concentrarsi sul soddisfacimento dei requisiti tecnici dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Anche in questo caso è evidentemente necessaria una conoscenza dell’Allegato V ma anche delle norme tecniche UNI e CEI applicabili. Quindi, laddove l’Allegato V richieda il posizionamento di un riparo fisso in modo da rendere irraggiungibili gli organi mobili di lavoro, è necessario sapere come realizzare questo riparo e a quale distanza posizionarlo in modo che risulti efficace. Queste informazioni sono parte delle norme tecniche armonizzate alla Direttiva Macchine 2006/42/CE: rappresentano l’attuale stato dell’arte.

Conclusioni

La sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, come chiaramente indicato all’art. 71, comma 1. Tra gli obblighi dei datore di lavoro vi è anche quello di effettuare una valutazione dei rischi correlata alle diverse attività lavorative presenti in azienda e che analizzi tutti i possibili rischi a cui sono esposti i lavoratori. Da questi due obblighi si evince come la valutazione dei rischi sulle attrezzature di lavoro sia un’attività necessaria, che permette al datore di lavoro di considerare e valutare tutti i possibili rischi sulle macchine (meccanici, termici, elettrici, ergonomici, ecc.). Nel contempo, questo documento permette di dimostrare come le macchine usate in azienda siano effettivamente conformi alla legislazione di riferimento, specificando le misure di sicurezza da implementare in caso di non conformità individuate.