Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature

ContactCome la precedente Direttiva 2004/108/CE, la Direttiva 2014/30/UE si occupa di compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. La norma distingue tra apparecchi e impianti. I primi sono uno o più dispositivi finiti che costituiscono unità funzionali indipendenti, destinate all’utilizzatore finale. Durante il funzionamento possono generare perturbazioni elettromagnetiche o subirne gli effetti. Gli impianti sono invece combinazioni di apparecchi ed eventualmente di altri dispositivi, assemblati, installati ed impiegati in un luogo prestabilito. In entrambi i casi il fabbricante deve garantire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’Allegato I della Direttiva.

Le perturbazioni elettromagnetiche prodotte dall’apparecchiatura non devono superare il livello oltre il quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione non possano più funzionare normalmente; devono inoltre avere un grado di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibile in base all’uso al quale sono destinate e che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili. Gli impianti fissi devono essere installati secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni sull’uso al quale i loro componenti sono destinati.

La perturbazione elettromagnetica
Per avere un’adeguata compatibilità elettromagnetica, un’apparecchiatura, apparecchio o un impianto non deve emettere un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o provocare un’alterazione del mezzo di propagazione. L’apparecchiatura deve essere immune, ossia deve poter funzionare normalmente, senza deterioramento, in presenza di una perturbazione elettromagnetica. Per accertare tali caratteristiche è necessario eseguire prove, strutturate in conformità a precise norme tecniche e svolte presso laboratori autorizzati a rilasciare la relativa certificazione di conformità. Ad oggi le norme tecniche fanno riferimento alla Direttiva 2004/108/CE e le apparecchiature ad essa conformi potranno essere vendute fino al 19 aprile 2016 data di applicazione della Direttiva 2014/30/UE.

La valutazione della compatibilità elettromagnetica

Il Fabbricante deve dimostrare che l’apparecchiatura soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’Allegato I. Può farlo controllando internamente la produzione secondo le indicazioni dell’allegato II o può ricorrere all’“esame UE del tipo” basato su una verifica della progettazione di cui all’allegato III.

Vi è poi una procedura mista, dove il fabbricante sceglie di limitare l’applicazione della procedura “esame UE del tipo” ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali e di controllare gli altri aspetti in produzione.

La procedura di controllo in produzione non richiede l’intervento di un organismo notificato esterno: il fabbricante ottempera ai propri obblighi, accerta e dichiara, sotto la propria responsabilità, che le apparecchiature soddisfano i requisiti della Direttiva.

La valutazione di compatibilità elettromagnetica deve tener conto di tutte le normali condizioni di funzionamento delle apparecchiature valutate.

L’analisi è inserita nella documentazione tecnica che il fabbricante è deve predisporre e che deve contenere: una descrizione generale dell’apparecchiatura; i disegni di progettazione e fabbricazione; gli schemi di componenti, sottounità, circuiti e simili; le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’apparecchiatura, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza; un elenco delle norme armonizzate applicate, in toto o in parte; i risultati dei calcoli e le relazioni sulle prove effettuate.

Il controllo interno della produzione garantisce che, indipendentemente dalle singole parti che costituiscono il prodotto finale, quest’ultimo resti conforme alla propria documentazione tecnica ed alla Direttiva 2014/30/UE.

SearchingL’esame UE del tipo e la documentazione tecnica

La procedura con “esame UE del tipo” prevede l’intervento di un organismo notificato esterno che valuta il progetto tecnico dell’apparecchiatura (esame noto come “tipo di progetto”) e verifica che il progetto soddisfi i requisiti di sicurezza di cui in Allegato I. Non vengono esaminati campioni.

Se il progetto è conforme l’organismo notificato rilascia un certificato di “esame UE del tipo” e verifica, nel tempo, che il fabbricante adotti il controllo interno della produzione e che l’apparecchiatura finale resti conforme al “tipo” per il quale è stata rilasciata la certificazione.

Il fabbricante può apporre la marcatura CE solo al termine della procedura di valutazione della conformità.

Nella dichiarazione UE di conformità è specificato, se presente, l’organismo notificato (nome e numero di registrazione presso il Ministero) che ha provveduto alla certificazione.

La documentazione tecnica e la dichiarazione UE devono essere conservate per almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchiatura o, meglio ancora, dell’ultimo esemplare della serie prodotta.

I nuovi obblighi
La Direttiva 2014/30/UE introduce nuovi obblighi per il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore delle apparecchiature. Il rappresentante autorizzato riceve un mandato scritto da parte del fabbricante per eseguire parte della procedura di valutazione della conformità dell’apparecchiatura, ma non può ricevere mandato per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza della Direttiva, né per realizzare la documentazione tecnica. Gli oneri spettano sempre al fabbricante. Importatore e distributore sono invece tenuti a verificare, prima di commercializzare l’apparecchiatura o l’impianto fisso, che il fabbricante abbia seguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità; devono inoltre accertare la correttezza delle informazioni riportate sulle istruzioni, sulla dichiarazione UE di conformità e sulla targa di identificazione CE. Spetta inoltre all’importatore accertare che il fabbricante extra UE abbia preparato la documentazione tecnica. Importatore e distributore sono tenuti ad informare le corrispondenti autorità nazionali di sorveglianza del mercato qualora riscontrassero anomalie o non conformità inerenti al prodotto che hanno importato e/o distribuito sul territorio UE. Se immettono in commercio apparecchiature con il proprio nome e/o marchio commerciale o se modificano un’apparecchiatura già immessa in commercio in modo tale da condizionarne la conformità alla Direttiva 2014/30/UE, diventano legalmente “fabbricanti” dei suddetti apparecchi, nonché soggetti agli obblighi del fabbricante. Gli Stati membri della UE devono recepire i contenuti della Direttiva 2014/30/UE entro il 19 aprile 2016 ed applicarne le disposizioni dal 20 aprile 2016.

Conclusioni

La Direttiva 2014/30/UE presenta alcune novità rispetto alla tuttora vigente Direttiva 2004/108/CE.

Anzitutto, nel caso del controllo interno della produzione, rende obbligatoria un’analisi e successiva valutazione del rischio dell’apparecchiatura che possa dimostrare il soddisfacimento dei requisiti citati dall’allegato I.

Per quanto concerne le procedure di valutazione della conformità, sono aggiornati gli interventi previsti per l’organismo notificato chiamato ad effettuare la certificazione UE del tipo, opzione ancora percorribile dal fabbricante.

La Direttiva introduce importanti responsabilità anche per le figure: rappresentante autorizzato, importatore e distributore.

I diversi soggetti che partecipano alla immissione in commercio dei prodotti oggetto della Direttiva sono tenuti a verificare, prima dell’immissione sul mercato, l’effettivo soddisfacimento dei requisiti di sicurezza; che il Fabbricante abbia seguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità e verificare la correttezza della documentazione e della marcatura CE sul prodotto effettuata dal Fabbricante.