Tecnica

Macchine ed ergonomia della postazione di lavoro

Un’analisi delle richieste di legge per Datore di Lavoro e Fabbricante in merito all’ergonomia, e delle proposte normative che interpretano gli obblighi e li mettono nella pratica della progettazione del luogo di lavoro

Macchine

 

Introduzione

Secondo la I.E.A. (International Ergonomics Association), l’ergonomia è la disciplina scientifica che si occupa della comprensione delle interazioni tra l’uomo e gli altri elementi di un sistema e, al contempo, professione che applica teorie, principi, dati e metodi di progettazione per ottimizzare il benessere dell’individuo e le prestazioni complessive del sistema stesso. È la scienza interdisciplinare che si occupa quindi dello studio dell’interazione tra individui e tecnologie, con basi metodologiche che provengono da discipline ambientali, psicologiche, biomediche, sociali e progettuali. Se da una parte il datore di lavoro è tenuto a realizzare luoghi di lavoro che rispettano i dettami dell’ergonomia, come indicato dal testo unico D.lgs. 81/2008, è anche la direttiva macchine 2006/42/CE che obbliga il fabbricante a rispettare gli stessi principi, fornendo norme specifiche per progettare secondo i suddetti crismi.

Gli obblighi per il datore di lavoro e strumenti di verifica

Il termine ergonomia non era citato nell’ormai abrogato D.lgs. 626/94. È il nuovo testo unico D.Lgs. 81/2008 che introduce l’ergonomia come strumento per la tutela del lavoratore, allo scopo di ridurre, e possibilmente evitare, infortuni e lo svilupparsi in particolare di malattie professionali. “Art. 15, Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.

Nello specifico in merito alle attrezzature di lavoro viene poi specificato: “Art. 71, 6) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia”. Nella prima parte inoltre il Testo Unico detta obblighi specifici per figure come il progettista del luoghi di lavoro, l’installatore e i fabbricanti e fornitori di attrezzature di lavoro. L’intento del Testo Unico ha uno scopo preciso ed è mirato a prevenire e arginare un gruppo esteso di limitazioni mediche e malattie professionali in forte crescita, correlate appunto a luogo di lavoro, movimenti effettuati, ripetitività, organizzazione del compito e delle turnazioni, utilizzo di strumenti manuali elettrici o pneumatici, forma della postazione lavorative, ovvero problematiche che da tempo affliggono tutte le tipologie di lavorazione, in particolare metalmeccanica, in constante aumento data la specializzazione e segmentazione delle attività lavorative.

Le malattie professionali denunciate all’INAIL dal 2006 al 2009 vedono infatti un rialzo in soli tre anni del 100% in merito alle patologie osteo-articolari e muscolo tendinee, che superano ormai del doppio malattie professionali storiche come l’ipoacusia da elevati livelli di rumore. La progettazione ergonomica del lavoro è l’unica strada per evitare l’insorgere di queste malattie professionali, che si verificano in tempi abbastanza lunghi, ma portano ad avere una popolazione lavorativa con un altissimo numero di limitazioni e quindi con grande difficoltà di utilizzo in cicli produttivi con elevato grado di intervento manuale. Aziende che sottovalutano questo tipo di rischio, meno evidente poiché non ha ricadute immediate, possono infatti trovarsi verosimilmente ad avere una popolazione lavorativa difficilmente gestibile, nell’arco di una quindicina di anni.

Oltre alle norme dopo citate per la progettazione ergonomica, il datore di lavoro dispone di tre metodologie, come anche suggerito dal D.Lgs. 81/2008 all’allegato XXXIII, per effettuare la verifica della corretta progettazione e organizzazione del compito lavorativo. La prima è contenuta nella Norma ISO 11228-1 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento e trasporto”, norma che fornisce la metodologia per valutare il sollevamento di carichi con peso superiore ai 3 kg, ovvero riporta l’ormai famoso metodo NIOSH. La seconda è la Norma ISO 11228-2 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 2: Azioni di tiro e spinta” fornisce la metodologia per valutare azioni di spinta o tiro manuale di carrelli e altre attrezzature per trasportare carichi, in funzione di distanza, peso, altezza dell’impugnatura e frequenza di azione. La terza è contenuta nella Norma ISO 11228-3 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 3: Movimentazione di carichi ad alta frequenza”, norma che fornisce la metodologia per valutare l’impatto dei movimenti ripetitivi sul lavoratore, ovvero riporta il metodo dell’indice OCRA, universalmente riconosciuto come standard per la valutazione di queste specifiche problematiche.

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