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Le vendite a distanza delle bevande alcoliche in UE

Un approfondimento sul caso in cui un prodotto sottoposto al regime delle accise venga acquistato da un privato ovvero da un soggetto che pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato. Il ruolo del “rappresentante fiscale”

Nel numero precedente avevamo affrontato il tema delle vendite a distanza chiarendo che la classica “vendita per catalogo, per corrispondenza o simili”, nel caso di prodotti sottoposti al regime delle accise, fosse di difficile, se non impossibile, attuazione. Tali tipologie di vendite presentano diverse criticità di gestione se effettuate in sospensione di accisa: infatti, la spedizione può avvenire solo da chi esercita l’attività in regime di deposito fiscale. Al contempo, i prodotti non possono essere ricevuti da chiunque ma il destinatario deve rivestire anch’esso una delle figure professionali preventivamente abilitate alla ricezione di merce in sospensione (depositario autorizzato, destinatario registrato o destinatario registrato temporaneo). Questa rigidità procedurale di certo non facilita le transazioni. Anzi, di fatto, le inibisce. Pertanto, si può parlare di possibili vendite a distanza solo per prodotti che hanno già assolto l’accisa nello Stato membro di partenza. Altro aspetto da tenere in considerazione è che la normativa sulle accise è disciplinata da una direttiva (118/2008/CE) che viene recepita, pur se all’interno di determinate regole generali, in modo autonomo da ogni singolo Stato membri UE. Pertanto, ogni Stato ha potuto disciplinare solo ed esclusivamente i casi in cui la merce deve assolvere l’accisa nel proprio territorio, non potendo di certo dettare regole presso gli altri Stati membri.

Il rappresentante fiscale

Per quanto attiene alle vendite a distanza la dir. 118/2008 è stata recepita dalla normativa nazionale attraverso il decreto L.vo 48/2010 che ha inserito l’art. 10bis nel Testo Unico Accise. Dette disposizioni si riferiscono a quei casi in cui un prodotto, che ha assolto l’accisa in uno Stato membro, viene acquistato in Italia da un privato, o da un soggetto che pur esercitando una attività economica, agisce in qualità di privato. In questo caso l’accisa va assolta in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale designato dal venditore. Quindi per lo Stato italiano il debitore è il rappresentante fiscale che ha sede in Italia e che, per potere esercitare, è stato preventivamente autorizzato da parte dell’Agenzia delle Dogane. A chiarimento delle procedure di autorizzazione, delle modalità operative e delle contabilità, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha emanato la determinazione Prot. 24211/RU del 14 novembre 2012. In essa vengono dettate le necessarie istruzioni al fine di poter applicare il dettato comunitario di cui all’art. 36 della dir. 118/2008 recepito con l’art. 10bis del T.U. Accise 504/95. In particolare viene ridisegnata completamente la figura di rappresentante fiscale che, a differenza della prima stesura del T.U., tratta solo merci ad accisa assolta, in particolare, per tale figura professionale, si intende: “il soggetto, avente sede nel territorio dello Stato, designato dal venditore e debitore dell’accisa relativa ai prodotti spediti”. Per prodotti spediti si intende invece: “i prodotti già assoggettati ad accisa in altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato (Italia), che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore nel territorio dello Stato, ove sono soggetti ad accisa”. Per cui la norma prevede la possibilità, finora non concessa, che il venditore residente in un altro Stato membro venda, spedisca e consegni direttamente i prodotti a privati, ma a condizione che nomini un “rappresentante fiscale”. Quest’ultimo deve avere sede nel territorio italiano ed è il debitore dell’accisa relativa ai prodotti spediti dal venditore. La determinazione dell’Agenzia prescrive che: “Il soggetto che intende operare in qualità di rappresentante fiscale è tenuto a richiedere preventivamente l’autorizzazione all’Ufficio delle Dogane, individuato in relazione alla propria sede. Si prescinde dall’autorizzazione per gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i quali sono comunque tenuti a dare preventiva comunicazione all’Ufficio delle Dogane, individuato in relazione alla loro sede, dell’incarico ricevuto dal venditore. Al rappresentante fiscale, prima dell’inizio della sua attività, è attribuito un codice ditta”. Si tratta in realtà di una comunicazione che si perfeziona con l’indicazione, da parte del soggetto interessato ad operare come “rappresentante fiscale”, dei suoi dati identificativi, del suo numero di partita IVA e della propria sede. Il soggetto richiedente nella comunicazione deve dichiarare i dati identificativi del venditore che, con atto scritto, lo ha designato come proprio rappresentante fiscale. Dovrà inoltre comunicare i dati identificativi dei venditori dai quali venga successivamente designato. La determinazione, all’art. 3, comma 1, per quanto attiene agli aspetti procedurali da adottare, in pratica prevede che “prima di ciascuna spedizione, il rappresentante fiscale comunica all’Ufficio delle Dogane che lo ha autorizzato, ed a quello competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, i dati identificativi del venditore e, se diverso, dello speditore, nonché quelli identificativi del destinatario, del tipo e del numero identificativo della documentazione commerciale emessa per la spedizione e del luogo di consegna. Nella medesima comunicazione, il rappresentante fiscale indica altresì la natura dei prodotti spediti, nonché la quantità e la qualità degli stessi con riferimento al codice di nomenclatura combinata”. La comunicazione di cui sopra, cosi come tutta la documentazione commerciale e ogni altro atto, potrà essere consegnata al competente U.D. a mano, a mezzo fax o attraverso l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata.

Il pagamento dell’accisa

Esistono due modalità di gestione dell’accisa afferente alla spedizione. Se è versata in anticipo deve essere preventivamente comunicata unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 1 e calcolata, con l’aliquota di accisa vigente in Italia, sui prodotti oggetto della spedizione diretta al privato. Qualora invece venga scelta l’opzione di pagamento entro il giorno lavorativo successivo all’arrivo dei prodotti, alla comunicazione di cui al comma 1, il rappresentante fiscale allega la prova dell’avvenuta prestazione di una garanzia calcolata sull’accisa gravante sui prodotti oggetto della spedizione. La garanzia può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l’accettazione della cauzione spetta all’U.D. competente in relazione alla sede del rappresentante fiscale. Lo svincolo della cauzione viene disposto dal suddetto U.D. previa esibizione della prova dell’avvenuto pagamento dell’accisa.

Il pagamento dell’accisa può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

  • presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
  • presso gli Uffici delle Poste Italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
  • presso gli sportelli bancari o gli Uffici delle Poste Italiane mediante il versamento unitario (modello F24).

La determinazione chiarisce che il titolo di versamento ed il documento di accompagnamento dei prodotti devono avere tra loro univoco riferimento. Il rappresentante fiscale è inoltre obbligato alla tenuta di un registro delle singole forniture effettuate nel quale sono riportati i dati relativi a ciascuna operazione, incluso il numero di riferimento della documentazione commerciale di accompagnamento dei prodotti nonché i documenti comprovanti il pagamento dell’imposta sul territorio nazionale. Nel registro, il rappresentante fiscale custodisce gli atti relativi alle richieste di autorizzazione precedentemente comunicate all’Agenzia e, per ciascuna spedizione, conserva la documentazione giustificativa della movimentazione realizzata e comprovante l’avvenuta ricezione dei prodotti da parte del destinatario. In questo fascicolo abbiamo analizzato il caso in cui un prodotto sottoposto al regime delle accise venga acquistato da un privato, ovvero da un soggetto che pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, nel prossimo fascicolo analizzeremo le procedure da adottare nel caso di spedizione di prodotti ad accisa assolta da un venditore italiano a un privato residente in un altro Stato membro.

 

L’esperto risponde
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Carmelo Belfiore