Inchiesta

Filiera agroalimentare, più trasparenza nei rapporti commerciali

 

Questa legge va semplicemente annullata!
Lino Enrico Stoppani, presidente FIPE – Federazione Italiana Piccoli Esercizi

Lino Enrico Stoppani

Fipe ha subito preso posizione contro l’introduzione dell’articolo 62 del decreto liberalizzazioni, anche se la stampa generalista ha dato poco risalto a questa protesta. Ha scritto a tutti i ministri competenti ed esposto le sue ragioni in tutte le sedi opportune per spiegare l’incostituzionalità di una norma che,  nello stabilire i termini di pagamentodi 30 giorni per i prodotti freschi e di 60 per le altre derrate con la decorrenza immediata e automatica degli interessi di mora a tasso maggiorato e la possibilità di irrogare addirittura sanzioni, impedisce qualsivoglia autonomia alle parti. L’art. 62 è una norma assolutamente iniqua perché viola detti canoni costituzionali, in quanto, imponendo esso stesso un termine inderogabile per il pagamento, restringe la facoltà di contrattare per le parti eliminando dalla negoziazione uno dei suoi elementi principali: la scelta del termine per l’adempimento. In ambito europeo è invece riconosciuto che l’autonomia imprenditoriale possa esercitarsi anche prevedendo termini di adempimento più lunghi, per favorire la dinamica degli scambi e mettere in concorrenza fornitori e appaltatori. Oltretutto, la norma nasce per proteggere i “piccoli”, cioè gli agricoltori rispetto alla grande distribuzione, ma traslata sui pubblici esercizi, avviene esattamente il contrario: il piccolo barista sotto casa ne fa le spese a vantaggio delle grandi multinazionali. Pensiamo che non ci siano margini di miglioramento per questa legge e che essa vada semplicemente annullata. Non rimane che la via “europea”… Per questo ci siamo rivolti, con l’assistenza del prof. avv. Antonio Baldassarre e dell’avv. Massimiliano Brugnoletti, alla Commissione Europea denunciando il contrasto dell’art. 62 del Dl n. 1/2012 con la normativa europea; in particolare con la direttiva 29 giugno 2000 n. 35 e la direttiva 16 febbraio 2011 n. 7, che disciplinano in sede sovranazionale la materia dei termini di pagamento. Ulteriore censura sollevata da FIPE nella denuncia è la violazione di alcuni dei principi cardine del Trattato, che, quale fonte primaria dell’ordinamento europeo, stabilisce i principi generali cui devono conformarsi le legislazioni degli Stati membri, principi rintracciabili anche nella costituzione italiana: massima concorrenza, libertà contrattuale e libertà di impresa.

 

Cruciale sarà accompagnare la fase d’avvio
Lamberto Vallarino Gancia, presidente di Federvini

Lamberto Vallarino Gancia

L’articolo 62 ha il pregio di aver stabilito in maniera chiara i requisiti che devono possedere i contratti della filiera agroalimentare e di aver affidato a un soggetto terzo, l’Autorità Garante per il Mercato, il compito di vigilare sull’applicazione delle norme e di irrogare le sanzioni, ma soprattutto di aver iniziato a definire le pratiche sleali. Nei principi che intende prefiggersi, ovvero il riequilibrio dei rapporti di forza all’interno del circuito economico del settore agroalimentare, è una norma corretta in quanto finalizzata a evitare pratiche commerciali sleali, quali, per esempio, condizioni gravose o extracontrattuali che non hanno alcuna connessione con l’oggetto della cessione: è bene tuttavia ricordare che una parte della norma è conseguenza dell’incapacità di aver trovato un equilibrio spontaneo tra tutti i soggetti economici coinvolti. C’è necessità di rendere più chiare le regole per gli operatori che esportano, definire le esenzioni per gli intermediari, individuare i rapporti con la legge 28/199, per quel che riguarda gli alcoli, cercare soluzioni specifiche per i contratti di minor importo, e soprattutto accompagnare, con la dovuta attenzione e flessibilità, la fase di avvio di questa importante innovazione.

 

L’obiettivo rischia di non essere raggiunto
Roberto Cerminara, responsabile legislazione d’impresa di Confcommercio

Roberto Cerminara

Le nuove disposizioni non tengono conto della complessità delle situazioni riconducibili al comparto agroalimentare e comportano gravosi adempimenti proprio a carico delle tipologie d’impresa cui s’intenderebbe fornire maggior tutela. Se lo scopo era limitare il potere dei grandi operatori di mercato a vantaggio dei più piccoli, quest’obiettivo rischia di non essere raggiunto. Secondo noi, l’obbligo della forma scritta ostacola le prassi commerciali più diffuse. Nei mercati all’ingrosso e nei centri agroalimentari, per esempio, si tiene conto di fattori quali la variabilità dell’offerta, l’occasionalità dell’acquisto, la rapidità delle trattative. Insomma, tale prescrizione determina un aumento sia degli oneri burocratici e amministrativi sia dei costi a carico delle attività al dettaglio più piccole, dei pubblici esercizi e dei produttori medio-piccoli di ortofrutta. Anche il regime sanzionatorio appare palesemente sproporzionato perché non tiene conto della buona fede dell’impresa e delle cause del ritardo. Inoltre, la scelta di mantenere per i prodotti soggetti ad accisa il regime della legge 28/99 ha aumentato i dubbi e le difficoltà per gli operatori. Infine, dal 1° gennaio 2013 si porrà il problema del rapporto tra l’art. 62 e il D.Lgs. 199 appena pubblicato che recepisce la direttiva comunitaria sui ritardi di pagamento. Riteniamo, pertanto, ragionevole un’esenzione dai nuovi obblighi per le cessioni al di sotto di una determinata soglia. Inoltre l’obbligo della forma scritta, sempre e comunque, aumenta la burocrazia e va radicalmente ripensato. Sotto questo profilo, i limitati e parziali correttivi parlamentari al decreto Crescita 2 non sono sufficienti a restituire flessibilità alle nuove disposizioni per cui l’art. 62 rischia di incidere sul differenziale competitivo tra gli operatori economici italiani e quelli comunitari ed extra UE.

 

Norma giusta, ma non penalizziamo chi esporta
Mario Guidi, presidente di Confagricoltura

Mario Guidi

Confagricoltura saluta positivamente l’entrata in vigore dell’art. 62. Questa norma ha affermato la necessità che i rapporti economici, riguardanti la collocazione del prodotto fra le componenti imprenditoriali, devono essere disciplinati da regole certe, precise e trasparenti. Si è registrata, tuttavia, una generale difficoltà di gestione nella fase di avvio che ha toccato un po’ tutti i comparti agricoli, dovuta all’estrema rigidità dell’apparato normativo previsto. La disciplina, inoltre, va armonizzata con quella della direttiva n. 2011/7/UE (recepita dalla legge 192/2012) che si prefigge, anch’essa, di contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti. L’art. 62 è una norma giusta uno “strumento” concepito per aiutare o sorreggere le imprese agricole nella crescita, sviluppo e concorrenzialità; è necessario per questo evitare che venga applicata in modo non corretto generando danni anziché gli auspicati benefici. Il governo dovrà, in futuro, ulteriormente ritoccare la norma base per evitare che restino penalizzate le aziende esportatrici costrette, ora, ad applicare termini di pagamento anche verso l’estero. L’internazionalizzazione non può trovare ostacoli nella disciplina dell’art. 62, come rischia di avvenire.

 

Roberto Tognella