Inchiesta

Filiera agroalimentare, più trasparenza nei rapporti commerciali

Entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, l’art. 62 annuncia drastici cambiamenti nelle relazioni commerciali all’interno della filiera agroalimentare. Una normativa che desta sentimenti contrapposti, incertezze e non poche perplessità.

Non senza clamori, levate di scudi e plausi, l’articolo 62 del Dl 24 gennaio 2012 − decreto legislativo comunemente conosciuto come “Cresci Italia” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 − è entrato in vigore lo scorso 24 ottobre. Una disposizione che annuncia drastici cambiamenti nelle relazioni commerciali all’interno della filiera agroalimentare. Coinvolti, in questo salto epocale, tutti gli operatori del comparto agroalimentare dagli agricoltori, ai produttori e industrie di trasformazione, alle centrali d’acquisto e la GDO, grossisti, intermediari, dettaglianti alimentari, pubblici esercizi ecc.

Un tema dibattuto fin dagli anni ‘90

Obiettivo di questa norma, voluta fortemente e con coraggio dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del governo Monti Mario Catania, è la maggior trasparenza dei rapporti commerciali all’interno della filiera agroalimentare. Un tema conosciuto e trattato ampliamente in sede comunitaria già a partire dagli anni ‘90 con un Parlamento e un Consiglio Europei più volte impegnati ad affrontare il problema sia dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali sia degli squilibri della catena di distribuzione alimentare, impegno sfociato nel 2000 con l’approvazione della direttiva n. 35 del Parlamento e del Consiglio Europeo, recepita in Italia con il Dl n. 231 del 9 ottobre 2002, e con la successiva direttiva 2011/7 del Parlamento e del Consiglio Europeo, direttiva volta a favorire la competitività delle Pmi, che modifica sostanzialmente la precedente 2000/35 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Con l’articolo 62 arrivano tre importanti novità in tema di rapporti commerciali: l’obbligo della forma scritta; il divieto dei comportamenti sleali nei rapporti di filiera; termini di pagamento di 30 (prodotti alimentari deteriorabili) e 60 giorni (prodotti alimentari non deteriorabili).

Contratti in forma scritta

Il comma 1 dell’articolo 62 prevede, quindi, la redazione del contratto in forma scritta per la cessione di prodotti agricoli e alimentari − sono esclusi dal campo dell’applicazione del decreto: le vendite effettuate al consumatore finale, le vendite istantanee, cioè effettuate con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; le cessioni effettuate dai soci imprenditori di cooperative agricole alle stesse cooperative; le cessioni effettuate ai soci co-imprenditori delle organizzazioni dei produttori alle organizzazioni stesse; le cessioni effettuate tra imprenditori ittici. La forma scritta è intesa come “qualsiasi forma di comunicazione anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax e anche priva d sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari”. Il contratto dovrà prevedere obbligatoriamente, pena la nullità dello stesso, alcuni requisiti fondamentali quali: la durata; le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto; il prezzo; le modalità di consegna e di pagamento.

Tutela ed equilibrio contrattuale

In tema di comportamenti sleali nei rapporti di filiera, il comma 2 dell’art.62 prevede divieti volti al controllo dell’equilibrio contrattuale e alla tutela, in particolare, del contraente più debole, tra questi l’”imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive, di applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre; conseguire indebiteprestazioni unilaterali, non giustificate dalla natua o dal contenuto delle relazioni commerciali…”. In tema, invece, di termini di pagamento, l’art. 62 fa un preciso distinguo fissando in 30 giorni quello per le merci deteriorabili e in 60 per tutte le altre categorie merceologiche, pagamenti che decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Ma quali prodotti alimentari possono essere considerati deteriorabili? Il comma 4 in proposito precisa che rientrano nella definizione tutta una serie di prodotti appartenenti a specifiche categorie, quali: “i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti i n involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; tutti i tipi di latte”.

La sanzione amministrativa

Per il mancato pagamento nei termini fissati per legge è previsto sia un pagamento d’interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nella normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di transazioni commerciali sia sanzioni amministrative anche severe variabili tra i 500 e i 500 mila euro. Un provvedimento che sancisce, indipendentemente dalla decorrenza e dal riconoscimento degli  interessi di mora, l’illecito amministrativo del pagamento tardivo. Spetterà all’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’accertamento d’ufficio o su istanza di parte delle eventuali inadempienze o abusi del potere di mercato, e la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa.