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Telematizzazione: 2013, anno del cambiamento

Ormai dall’anno 2007, relativamente al regime delle accise, l’Agenzia delle Dogane ha iniziato un processo di modernizzazione volto all’informatizzazione delle procedure sia all’interno delle proprie strutture sia nei rapporti con gli operatori del settore. La “svolta” tecnologica è iniziata con la “telematizzazione delle accise” e inizialmente, attraverso il sistema EDI (Electronic Data Interchange) ha reso telematiche le comunicazioni previste dalla normativa sulle accise fra gli operatori e gli uffici. Successivamente, nel 2011, in applicazione di norme comunitarie e della normativa nazionale di recepimento emanata (D.Lvo 48/2010), la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa può avvenire solo con il documento elettronico (e-AD). Nel 2013 è previsto un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione delle contabilità prescritte nel particolare settore delle accise. Infatti in applicazione della Legge 44/2012, entro l’anno, le aziende potranno aderire al progetto “la telematizzazione dei registri contabili”.
In particolare l’art. 2 – avente ad oggetto “Comunicazioni e adempimenti formali“, al punto 9 e 19, prevede che: “I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e delle relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

a) operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;

c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del ministro delle Finanze 17 maggio 1995, n. 322;

d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell’articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell’articolo 22 del decreto del ministro delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153;

e) operatori che impiegano l’alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del ministro delle Finanze 9 luglio 1996, n. 524.10.

Con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità’ degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);

b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;

c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9“.

Dalla lettura della norma si evince che la gestione informatizzata dei registri investirà tutti coloro che operano nel settore delle accise e che, a norma del Testo Unico Accise (D.Lvo 504/95), sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. Sono in piena fase di realizzazione le determinazioni dell’Agenzia delle Dogane che stabiliranno “i tempi e i modi” per la presentazione dei dati contabili. Tali determinazioni dovranno stabilire quindi “come” praticamente dovrà essere gestita la contabilità elettronica in sostituzione di quella ora tenuta cartaceamente, e questo è un passaggio epocale, che presenta criticità di non semplice soluzione. Tali criticità sono di natura soggettiva e oggettiva, in quanto gli operatori, ma anche gli organi di controllo, dovranno modificare un modus operandi stabilizzato da decenni e sul piano oggettivo dovranno essere creati nuovi tracciati record e nuove procedure per quegli operatori per i quali non era previsto nessun obbligo relativamente alla telematizzazione. Infine, vista la completa smaterializzazione delle contabilità, cosa di non poco conto sarà definire anche sotto l’aspetto legale come e dove sono in realtà detenuti i dati elettronici.

L’esperto risponde
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Carmelo Belfiore