Tecnica

La sicurezza legata all’uso delle prolunghe applicate alla forche dei carrelli

✓ il fabbricante del carrello immette sul mercato anche l’accessorio, il gancio gru o braccio gru, e dichiara che l’utilizzo di tale accessorio rientra nell’utilizzo previsto del carrello, adempiendo a tutti gli obblighi del decreto legislativo n.17/2010 (recepimento italiano della direttiva macchine). In questo caso dunque l’intera certificazione dell’insieme carrello+accessorio viene eseguita dal fabbricante del carrello: i rischi correlati all’utilizzo dell’accessorio con il carrello sono stati dunque analizzati nella valutazione dei rischi contenuta nel fascicolo tecnico del carrello elevatore e, dunque, il braccio gru (o gancio gru) non richiede marcatura CE in quanto trattasi esclusivamente di un accessorio ma non di una attrezzatura intercambiabile, dato che non modifica o aggiunge una nuova funzione al carrello elevatore; del resto nella destinazione d’uso di quest’ultimo è espressamente indicato anche l’utilizzo di quello specifico accessorio.

✓ Il fabbricante dell’accessorio (gancio gru o braccio gru) e del carrello sono diversi (dunque sono acquistati separatamente sul mercato) oppure sono anche lo stesso fabbricante ma nella destinazione d’uso del carrello elevatore non è menzionato il possibile utilizzo di quell’accessorio. In questo caso, dunque, il braccio gru (o gancio gru) rappresenta un’attrezzatura intercambiabile come sopra definita in quanto, una volta assemblata al carrello, ne cambia la funzione o ne aggiunge una nuova, quale quella, appunto, di sollevare carichi sospesi mediante funi, catene, ganci. Pertanto, il braccio gru (o gancio gru) dovrà essere marcato CE in accordo alla Direttiva Macchine, essere accompagnato da una dichiarazione CE di conformità e da istruzioni per l’uso che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di carrelli elevatori con cui è possibile assemblare l’accessorio e includere le necessarie istruzioni di montaggio oltre che le prescrizioni di sicurezza e i rischi residui legati all’utilizzo dell’accessorio.

✓ l’utilizzatore realizza internamente un braccio gru (o gancio gru) e lo mette in servizio assemblandolo ad un carrello elevatore in suo possesso. In questo caso l’utilizzatore diviene il fabbricante dell’accessorio che si configura come attrezzatura intercambiabile e, come tale, prima della messa in servizio, dovrà rispettare le disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE, quali la costituzione di un fascicolo tecnico della costruzione, redazione della dichiarazione CE di conformità, apposizione della targa di identificazione CE e predisposizione delle istruzioni per l’uso. In definitiva, utilizzare un braccio gru (o gancio gru) assemblato ad un carrello elevatore comporta un’attenta analisi degli effettivi limiti di utilizzo del carrello e dello stesso accessorio (al fine di capire se le due attrezzature possono essere utilizzate insieme) e, qualora si rendesse necessario in funzione di quanto indicato sopra, un’analisi specifica sul braccio gru (o gancio gru) al fine di individuare la marcatura CE del fabbricante o la necessità di provvedere ad una marcatura CE per l’attrezzatura realizzata internamente in azienda. Sempre la Circolare, in ultimo, richiama l’attenzione sul fatto che il sistema carrello elevatore+accessorio, trattandosi di attrezzatura adibita al sollevamento materiali, rientra nelle attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e come deve essere sottoposto a verifiche periodiche in accordo a quanto indicato nell’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Conclusioni

Lo scopo della Circolare n.30 del 24/12/2012 è dunque quello di mettere in luce le responsabilità, la documentazione da preparare o avere e gli aspetti di sicurezza da considerare nell’utilizzo di quelle prolunghe applicate alle forche dei carrelli, comunemente note come “bracci gru”. L’utilizzo di questo tipo di accessori sta ultimamente prendendo piede anche grazie alla limitata spesa a cui si deve andare incontro nel momento in cui si utilizza un carrello elevatore di cui si è già in possesso. Tuttavia, come visto, le responsabilità in gioco non sono irrilevanti in quanto coinvolgono non solo il fabbricante del braccio gru (o gancio gru) per quanto richiesto dal D.Lgs. 17/2010 (recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE) ma anche l’utilizzatore per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro riportati nell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

 

Massimo Granchi, Christian Trinastich