Tecnica

La sicurezza legata all’uso delle prolunghe applicate alla forche dei carrelli

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare esplicativa in merito al diffuso utilizzo di un tipo di attrezzatura, “braccio gru”, specificatamente applicata alle forche di un muletto al fine di effettuare sollevamenti non altrimenti effettuabili con il solo muletto. La circolare mette in risalto le responsabilità legate alla fabbricazione e all’uso di questo tipo di attrezzatura e la documentazione che è necessario possedere o predisporre prima di un suo utilizzo.

Motivazioni

I bracci e i ganci gru sono degli utili accessori che si possono applicare alle forche del carrello elevatore o alla piastra del carrello in sostituzione delle forche quando si devono movimentare carichi sollevabili medianti funi, catene o ganci. Il gancio gru è un accessorio che si monta sulle forche del carrello elevatore e che permette di sollevare carichi difficilmente inforcabili. Quando è necessario tenere il carico da sollevare oltre la lunghezza delle forche del carrello, è possibile utilizzare un braccio gru che può essere di tipo rigido oppure telescopico. Questi accessori, negli ultimi tempi, sono stati oggetto di diverse segnalazioni relativamente alla loro conformità o meno da parte delle autorità territoriali di vigilanza all’autorità nazionale di controllo del mercato. Infatti, la situazione che si presenta oggigiorno sul mercato è di accessori di questo tipo in alcuni casi acquistati separatamente sul mercato, in altri casi autocostruiti e utilizzati con i propri muletti, in altri casi ancora acquistati insieme agli stessi carrelli elevatori. In tutti questi casi si sono riscontrate diverse situazioni di non conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e di evidente pericolo correlato all’utilizzo di tali accessori. Considerando le differenze individuate sul campo da parte delle autorità territoriali di vigilanza, in merito alla conformità di questi accessori e alla documentazione in possesso da parte dell’utilizzatore, è stato ritenuto utile, da parte dell’autorità nazionale di sorveglianza del mercato, chiedere parere relativo alla loro conformità al gruppo di lavoro macchine in sede europea. Il parere del gruppo di lavoro macchine è stato quello di considerare questi accessori come “attrezzatura intercambiabile”, a norma degli articoli 1 e 2 della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Precisamente, si intende per attrezzatura intercambiabile: “dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile”. Pertanto, attrezzatura intercambiabile è anche semplicemente un accessorio che può essere collegato al carrello elevatore da parte dello stesso operatore e che, nel contempo, modifica o apporta una nuova funzione al carrello elevatore stesso, quale appunto la capacità di sollevare carichi sospesi mediante funi, catene o ganci che in assenza di tale accessorio il carrello elevatore non è in grado di effettuare.

Contenuto della circolare

Partendo dalla considerazione portata avanti dal gruppo di lavoro macchine in sede europea è dunque possibile effettuare una serie di considerazioni. L’attrezzatura intercambiabile, ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede lo stesso iter di certificazione tipico delle macchine; di fatto il Fabbricante è tenuto a garantire la conformità di questo accessorio ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (analizzando evidentemente anche i requisiti pertinenti le attrezzature adibite al sollevamento di cose) e dunque realizzare il fascicolo tecnico della costruzione, la targa di identificazione CE e la dichiarazione CE e le istruzioni per l’uso in accompagnamento al prodotto. Quest’obbligo vale nel caso sia di accessori fabbricati e venduti sul mercato sia di accessori fabbricati per un utilizzo interno in quanto la Direttiva Macchine analizza entrambe le situazioni e nel momento in cui è necessario garantire la sicurezza del prodotto prima della sua messa in servizio, non si fa più distinzione tra prodotto realizzato per essere venduto e prodotto realizzato per essere utilizzato internamente in azienda (in questo caso il Fabbricante dell’accessorio è lo stesso utilizzatore). Considerando però che in questo caso l’accessorio qui analizzato non è un’attrezzatura utilizzabile in maniera indipendente ma richiede l’utilizzo di un carrello elevatore è necessario che il fabbricante dell’attrezzatura intercambiabile garantisca che la combinazione di accessori con il carrello elevatore cui sono destinati ad essere assemblati soddisfi tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 (i requisiti pertinenti le attrezzature progettate per il sollevamento di cose) e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità. Di fatto, questi accessori devono essere forniti con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore su cui può essere montato l’accessorio, con riferimento alle caratteristiche tecniche dei carrelli elevatori o facendo riferimento a modelli specifici. Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo dell’attrezzatura e, in particolare, devono specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro dal carrello elevatore munito di accessorio, per ogni posizione del carico. Sulla base di queste considerazioni, la circolare n. 30 del 24/12/2012 emanata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce tre possibili linee di indirizzo in funzione della figura che si identifica come fabbricante di questi accessori.