Normativa

Olio al centro della scena

Il processo di costituzione e consolidamento dell’unificazione comunitaria si è accompagnato a una giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ritenuto incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo di un prodotto alimentare. A tale principio hanno fatto eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine (Dop) e alle indicazioni di provenienza (Igp). Il legislatore nazionale invece ha tradizionalmente attribuito grande rilievo alla possibilità di definire una legislazione che consentisse di indicare l’origine nazionale della produzione agroalimentare, anche ponendosi potenzialmente in contrasto con la politica adottata dalla Comunità.
L’annosa questione della qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, che ha fortemente risentito di questa dicotomia, sembra essere arrivata al punto di arrivo, attraverso due provvedimenti: la legge 14 gennaio 2013, n.9, dal titolo “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013; e l’approvazione, nel corso del Comitato di gestione OCM unica – Ortofrutta e olio di oliva – del 6 febbraio 2013, di alcune importanti modifiche ai regolamenti (UE) n.29/2012 e (CEE) n.2568/91, rispettivamente per quanto concerne le norme di commercializzazione degli oli di oliva e i controlli nel settore.

La legge Mongiello-Scarpa

Il primo dei provvedimenti citati è la legge che ha come primi firmatari i senatori Mongiello e Scarpa. Il provvedimento di legge è strutturato in cinque capi. Il primo capo prevede norme sulla designazione e classificazione degli oli di oliva vergini, e precisa i caratteri e le modalità delle diciture concernenti la designazione di origine degli oli di oliva vergini, prevista dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, al fine di ottimizzare le condizioni di leggibilità di tali informazioni. Si tratta di informazioni che sono ritenute essenziali per la scelta dell’olio da parte del consumatore: l’indicazione dell’origine delle olive è il criterio primario per individuarne le caratteristiche qualitative, mentre a tal fine è di minor rilievo l’indicazione del luogo di lavorazione. Con la nuova legge la presenza in etichetta indicazioni non veritiere “che evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive” diventa reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine (articolo 517-quater del codice penale). Dal punto di vista analitico, oltre a rinforzare il ruolo dei test di verifica delle caratteristiche organolettiche effettuati dai comitati di assaggiatori riconosciuti ai sensi del relativo regolamento comunitario, la nuova legge si occupa del problema della presenza degli esteri degli acidi grassi. La materia è normata dal regolamento (CEE) n.2568/91, il quale prevede che la somma dei metil esteri degli acidi grassi (MEAG) e degli etil esteri degli acidi grassi (EEAG) debba essere uguale o inferiore a 75 mg/kg o possa avere un valore compreso tra 75 mg/kg e 150 mg/kg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5. La presenza di metil esteri nell’olio di oliva, infatti, è legata all’azione di un enzima nell’ambito del normale processo di lavorazione delle olive e non costituisce un indizio di cattiva qualità dell’olio; diversamente, la presenza di un valore elevato di etil esteri è indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive. La relazione al provvedimento di legge sottolinea che nell’ambito di una produzione artigianale o a regola d’arte di olio extravergine di oliva, posta in essere rispettando le buone pratiche di raccolta e di estrazione dell’olio, la sommatoria degli alchil esteri non supera i 25/30 mg/kg. I limiti fissati a livello comunitario per la presenza di alchil esteri negli oli extravergini risultano, dunque, troppo elevati e rischiano di incentivare la messa in commercio di oli di scarsa qualità, anche se miscelati ad oli di migliore fattura, o di legalizzare vere e proprie frodi ai danni dei consumatori, poste in essere adottando pratiche finalizzate a deodorare gli oli con caratteristiche organolettiche non adeguate. Non essendo possibile, almeno allo stato della normativa comunitaria, adottare limiti diversi da quelli previsti dal regolamento CEE, la nuova legge prevede che, al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell’ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all’Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un’apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.